• Home
  • Sentenze
  • Professionisti: un unico episodio di sottofatturazione non legittima l’accertamento induttivo

Professionisti: un unico episodio di sottofatturazione non legittima l’accertamento induttivo

Cassazione Civile Professionisti: Un unico episodio di  sottofatturazione non legittima l’accertamento induttivo. In presenza di scritture contabili formalmente regolari, il ricorso all’accertamento induttivo del reddito di impresa è ammissibile ove l’Ufficio fornisca la dimostrazione della complessiva inattendibilità delle scritture stesse, desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false o inesatte indicazioni relative agli elementi indicati nella dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione. Sentenza n. 16606/15

FATTO: A.S.F. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 2333 depositata in data 15/05/2009, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 1982, emesso a seguito di rettifica, con il metodo induttivo ex art. 39, commi 2 e 3, DPR 600/1973 del reddito da lavoro autonomo del contribuente (esercente la professione di Avvocato) – è stata riformata la decisione della Commissione Tributaria di II Grado, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria di I Grado, favorevole al contribuente. I giudici della C.T.C. hanno sostenuto che, stante i presupposti dettati dall’art. 39 commi 2 e 3 DPR 600/1973, per l’accertamento induttivo, avendo, nella specie, il contribuente omesso di riportare in una fattura, rilasciata al cliente, per prestazioni professionali, le spese non fatturabili (corrisposte ad un perito di infortunistica stradale), era legittimo, attesa l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, "il ricorso dell’Ufficio alla determinazione del reddito per presunzioni, in presenza di dati certi e non smentiti dallo stesso contribuente".

DIRITTO: Il ricorrente lamenta che, nella pronuncia impugnata, del tutto erroneamente, contro la lettera dell’art. 39 comma 2 e 3 DPR 600/1973, si sia ritenuto applicabile alla fattispecie "lo strumento dell’accertamento induttivo basato su un unico elemento, non particolarmente grave", tanto che la stessa Commissione Tributaria Centrale "lo ha qualificato come unica, omessa fatturazione di spese non fatturabili". Ora, al riguardo, giova rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in presenza di scritture contabili formalmente regolari, il ricorso all’accertamento induttivo del reddito di impresa è ammissibile ove l’Ufficio fornisca la dimostrazione della complessiva inattendibilità delle scritture stesse, desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false o inesatte indicazioni relative agli elementi indicati nella dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione.Nella specie, i giudici della C.T.C., pronunciando nell’ambito di un accertamento ex art.39 commi 2° e 3° DPR 600/1973 , hanno ritenuto che integrasse il presupposto delle gravi, numerose e ripetute omissioni e false attestazioni un unico episodio di sottofatturazione da parte del professionista (prestazioni non fatturate per "L. 1. 435.000", giustificate dal contribuente come spese non fatturabili).Ma difettava proprio il carattere di "gravità o ripetitività" della condotta contabile, idoneo a consentire il ricorso all’accertamento induttivo. La Corte ha accolto il ricorso del contribuente e ha cassato la sentenza impugnata).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.