Una richiesta formale al Ministro della Salute per “apportare alla normativa italiana vigente in materia di pubblicità sanitaria tutte le modifiche necessarie alla luce delle chiare indicazioni provenienti dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, introducendo nel procedimento di diffusione dei messaggi pubblicitari, in qualsiasi modo e forma diffusi, il potere autorizzativo, da mantenere in capo agli Ordini professionali, in sostituzione di quello verificativo”. Di più: la precisazione che tale autorizzazione possa e debba arrivare solo se la pubblicità risponda a requisiti “che tengano conto della peculiarità della professione medica ed odontoiatrica nel rispetto del superiore interesse generale finalizzato alla tutela della salute pubblica”.
È questo il senso di una Mozione promossa dal presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, Giuseppe Renzo, e approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale della Fnomceo riunito venerdì scorso, 14 luglio, a Siena.
La Mozione, che alleghiamo integralmente, prende spunto da una recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea (4 maggio 2017, pronunciata nella causa C-339/15) che ha introdotto, in materia di pubblicità sanitaria, alcuni elementi di forte impatto innovativo che, secondo la Fnomceo, non possono essere ignorati dalla legislazione italiana.
La Corte afferma infatti – si legge nella Mozione – che le “comunicazioni commerciali devono essere autorizzate SOLO nel rispetto delle regole professionali relative in particolare alla dignità e all’onore della professione regolamentata nonché alla lealtà sia verso i i clienti sia verso i colleghi che esercitano la professione”. La Corte ha ritenuto anche necessario “evidenziare la peculiarità delle professioni sanitarie nell’elaborazione delle regole professionali, determinata dalla necessità che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti delle professioni sanitarie, e ciò sia a tutela della dignità professionale che della salute pubblica, entrambi fattori ritenuti idonei ad essere elementi di motivo imperativo di interesse generale e, come tali, idonei ad introdurre elementi limitativi purché ragionevoli e proporzionati”. “Non da ultimo il Giudice europeo si è preoccupato di chiarire che l’utilizzo intensivo di pubblicità o la scelta di messaggi promozionali aggressivi, addirittura tali da indurre i pazienti in errore a proposito delle cure proposte, può nuocere deteriorando l’immagine della professione, alterando il rapporto con i pazienti, nonché favorendo la realizzazione di cure inadeguate e non necessarie, alla tutela della salute e pregiudicare la dignità della professione”.
“Sono gli stessi concetti che noi ripetiamo da anni – è il commento del presidente della Cao nazionale, Giuseppe Renzo -. Le pubblicità sanitarie aggressive, non veritiere, ingannevoli pregiudicano la salute dei pazienti. Noi, come Ordini, non possiamo stare a guardare e, non vogliamo avere la possibilità di agire quando ormai il danno è stato fatto. Anche l’Europa lo ha compreso: la Sentenza riconosce la tutela della Salute come uno tra i motivi imperativi che giustificano una restrizione alla libera prestazione dei servizi. E soprattutto ribadisce, cito testualmente, l’importanza del rapporto di fiducia che deve prevalere tra il dentista e il paziente, per cui si deve ritenere che ‘la tutela della dignità della professione di dentista sia parimenti tale da costituire un siffatto motivo imperativo di interesse generale’”.
“Ecco – conclude Renzo -: la tutela della Salute e la tutela della dignità della Professione sono i due ruoli cardine riconosciuti agli Ordini dalla Legge. A questi compiti noi non vogliamo abiurare, significherebbe tradire il rapporto di fiducia con i nostri pazienti, con i cittadini, con la collettività, con le Istituzioni stesse. Siamo certi che il Ministro non rimarrà sordo a queste istanze della Professione medica e odontoiatrica”.
Autore: Redazione FNOMCeO