Rapporti tra nesso di causa e colpa medica

Cassazione Civile Rapporti tra nesso di causa e colpa medica  – Il nesso causale rappresenta la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione anche preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) va più propriamente ad iscriversi nella diversa dimensione soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito. Sentenza n. 14630/2015

FATTO: R.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma l’I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma) e il prof. P. A., esponendo:- che, il —–, aveva appreso – a seguito di risonanza magnetica effettuata presso la USL – di essere affetta da microadenoma ipofisiario nella emiporzione destra della ghiandola, con conseguente galattorrea e alterazione del ciclo mestruale e che la patologia era stata seguita dai sanitari dell’ospedale "——", facente capo all’IFI, e che i medici del reparto di neurochirurgia del detto nosocomio, nella prospettiva (da lei rappresentata) di una seconda gravidanza, le avevano consigliato di sottoporsi ad un intervento di escissione del microadenoma. Il —–, era stata ricoverata presso il predetto ospedale, dove il prof. P. aveva eseguito l’interevento consistito nella asportazione transfenoidale del microadenoma, per essere poi dimessa il successivo ——.Nelle relazioni di dimissione (una a firma del Dott. O., l’altra del P.) veniva già evidenziata l’insorgenza post- operatoria di un diabete insipido. I disturbi persistevano e si aggravavano, con l’aggiunta della comparsa di una tireopatia, come certificato nella cartella clinica del policlinico —–, dove ella avrebbe poi dato alla luce la seconda figlia. Tutti i postumi invalidanti erano da ascrivere, a giudizio del proprio consulente medico-legale, all’errore compiuto dal sanitario nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, non essendo stato completamente asportato il microadenoma, mentre era stata lesa una parte di tessuto sano. L’attrice chiese il risarcimento di tutti i danni subiti, biologico (nella misura del 35%), e patrimoniale. Il giudice di primo grado accolse la domanda. La corte di appello di Roma, riformando in toto la pronuncia, accolse il gravame proposto dal Dott. P. – cui aveva aderito con appello incidentale I.F.I., rigettando la domanda risarcitoria. Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorre R.A.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che l’impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello è corretto nella parte in cui ha ritenuto, in consonanza con le risultanze degli accertamenti peritali, che, pur trovandosi la patologia lamentata dalla signora R. in indiscutibile rapporto causale con l’intervento, era del tutto inconfigurabile, nella specie, qualsiasi condotta colposa dell’operatore, a carico del quale non erano emerse note di imperizia, imprudenza o negligenza, ed al quale non erano altresì ascrivibili errori tecnici nell’esecuzione dell’operazione, mentre la stessa scelta del trattamento era stata compiuta in conformità con le metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica dell’epoca. Il nesso causale rappresenta la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione anche preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) va più propriamente ad iscriversi nella diversa dimensione soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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