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Razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale

Consiglio di Stato Ordinanza n. 3627/16 – Razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale – La  riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale deve essere ricondotta nell’ambito delle procedure fissate dall’art. 64 dell’ACN di medicina generale del 2009, che consentono la deroga del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente solo a seguito di valutazione di specifiche situazioni socio ambientali e di accordi tra Regione ed OO.SS.

FATTO E DIRITTO: Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria (succeduta ope legis ad ASL Como incorporata) propone ricorso contro il Sindacato Medici Italiani per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 00583/2016, resa tra le parti, concernente razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale disposta con delibere di ASL Como n.543/2013 e n.580/2013.

Il TAR Lombardia ha annullato le delibere di ASL Como n. 543/2013 e n. 580/2013, in quanto con tali provvedimenti l’Azienda sanitaria, in violazione dell’art. 64 del ACN di Medicina Generale del 2009, di fatto ha modificato il rapporto ottimale tra i medici di continuità assistenziale e gli abitanti residenti (rapporto fissato dall’Accordo Nazionale in 1 medico ogni 5.000 abitanti), mentre la modificazione di tale rapporto, a seguito di corrispondenti Accordi regionali, rientra nella competenza della Regione.

La sentenza impugnata ha imposto alla Azienda sanitaria in questione di ricondurre la progettata riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale nell’ambito delle procedure fissate dall’art. 64 dell’ACN di medicina generale del 2009, che consentono la deroga del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente solo a seguito di valutazione di specifiche situazioni socio ambientali e di accordi tra Regione ed OO. SS. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha respinto il ricorso.

© Riproduzione riservata

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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