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Regolamento degli standard qualitativi,strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera

Regolamento   recante   definizione   degli   standard   qualitativi, strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all’assistenza ospedaliera – Sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 4-6-2015 è stato pubblicato il decreto 2 aprile 2015, n. 70 recante “Regolamento   recante   definizione   degli   standard   qualitativi,strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi all’assistenza ospedaliera”. Il decreto è stato emanato  visto l’articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  adottato  ai   sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono fissati  gli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui  ai  livelli essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano; e anche  al fine di garantire la tutela della  salute,  di  cui  all’articolo  32 della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme  per l’intero   territorio   nazionale,   degli   standard    qualitativi, strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie dedicate all’assistenza ospedaliera. L’art. 1 (Standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi  relativi all’assistenza ospedaliera) prevede che le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione  di  riduzione  della  dotazione   dei   posti   letto ospedalieri accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a  3,7  posti  letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto  per  mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio  di attuazione  del  patto  per  la  salute  2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario  nazionale  (SSN)  e nell’ambito della  propria  autonomia  organizzativa  nell’erogazione delle  prestazioni  incluse  nei  Livelli  essenziali  di  assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni. L’allineamento alla dotazione attesa, nelle regioni in piano di rientro, avverrà progressivamente entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016,  nei  tempi  e  con  le  modalità definite nei vigenti programmi operativi 2013-2015 ovvero  nei  piani di riorganizzazione, riqualificazione e  rafforzamento  del  Servizio sanitario regionale, così come ridefiniti ai sensi dell’articolo  12 del nuovo patto per la salute 2014-2016. Sono considerati equivalenti ai  posti  letto  ospedalieri  e, conseguentemente, rientranti  nelle  relativa  dotazione,  per  mille abitanti, i  posti  di  residenzialità  presso  strutture  sanitarie territoriali, comunque classificate e  denominate,  per  i  quali  le regioni coprono un costo giornaliero a carico del Servizio  sanitario regionale pari o superiore ad un  valore  soglia  pari  alla  tariffa regionale giornaliera corrisposta per  la  giornata  di  lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti presso le  strutture  sanitarie con specifica finalità assistenziale di  cui  alla  legge  15  marzo 2010, n. 38 per le cure  palliative  e  la  terapia  del  dolore,  le strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le  strutture extra-ospedaliere  di  cui  al  capitolo  4,  lettera  c),  paragrafo Riabilitazione intensiva del documento recante Piano di indirizzo per la Riabilitazione, allegato all’Accordo sancito il 10  febbraio  2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , nonché  le  strutture  sanitarie  residenziali  territoriali  per  i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio  2011. Con successivo provvedimento programmatico  regionale  saranno adottate disposizioni dirette ad assicurare, nell’ulteriore  processo di riassetto delle reti ospedaliere, il raggiungimento di  3,7  posti letto per mille abitanti  in  ciascuna  regione,  fermo  restando  il rispetto di tale parametro a livello nazionale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicheranno le disposizioni di cui al decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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