Tar Lazio Sentenza n. 6993/17 – Regolamento del personale dell’AIFA – E’ legittimo il Regolamento di organizzazione, di funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’AIFA che non prevede posizioni dirigenziali destinate ai dirigenti delle professionalità sanitarie. Con riguardo alla mancata individuazione delle posizioni dirigenziali destinate alle professionalità sanitarie, occorre considerare come ad esse non possa essere attribuita, tantomeno ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001, la titolarità di uffici di livello dirigenziale non generale esistenti nell’amministrazione. E infatti, l’art. 80, comma 2, del CCNL Dirigenti Area I chiarisce che ai dirigenti delle professionalità sanitarie “sono conferibili incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo”, ciò che ha indotto la Corte dei conti a specificare che a questi non può essere attribuita la titolarità di uffici dirigenziali istituiti all’interno del Ministero.
FATTO E DIRITTO: Assomed Sivem, Federazione sindacale nazionale a cui sono iscritti dirigenti medici e veterinari nonché i sanitari dei Ministeri e delle Agenzie autonome dello Stato e tutti i dirigenti contrattualmente afferenti al CCNL Area I, propone ricorso contro l’AIFA -Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze- per l’annullamento degli artt. 20, 22, 23 e 31 del Regolamento di organizzazione, di funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2016 n. 12, delle disposizioni di cui al Titolo II del predetto Regolamento, nella parte in cui non prevedono l’individuazione delle posizioni dirigenziali destinate alle professionalità sanitarie, definendo solo le strutture dirigenziali destinate agli altri dirigenti di II fascia e dell’art. 20, comma 2, del Regolamento in parola, nella parte in cui non ha previsto l’istituzione della “distinta sezione” dei dirigenti delle professionalità sanitarie di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 120/2007. Il Consiglio di Stato, con parere n. 4/2012 reso nell’adunanza del 14 dicembre 2011, ha escluso “l’equiparazione tra dirigenza sanitaria e dirigenza di II fascia”, ragion per cui “deve coerentemente escludersi che la prima possa trovare diretta disciplina – in tema di accesso dall’esterno, passaggio alla dirigenza di II fascia, attribuzione di incarichi – nelle disposizioni dettate per la dirigenza amministrativa, salvo per quelle che siano espressioni di principi generali”. Il regolamento di organizzazione appare pertanto sul punto pienamente legittimo. con riguardo alla mancata individuazione delle posizioni dirigenziali destinate alle professionalità sanitarie, occorre considerare come ad esse non possa essere attribuita, tantomeno ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001, la titolarità di uffici di livello dirigenziale non generale esistenti nell’amministrazione. E infatti, l’art. 80, comma 2, del CCNL Dirigenti Area I più sopra richiamato chiarisce che ai dirigenti delle professionalità sanitarie “sono conferibili incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo”, ciò che ha indotto la Corte dei conti, nella medesima deliberazione n. 18/2009, a specificare che a questi non può essere attribuita la titolarità di uffici dirigenziali istituiti all’interno del Ministero (e, dunque, dell’AIFA). Peraltro, alla luce del già richiamato parere del Consiglio di Stato n. 4/2012, neppure è predicabile l’illegittimità degli artt. 22 e 23 del regolamento de quo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna Assomed Sivemp a rifondere all’Agenzia Italiana del Farmaco le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00