Remunerazione medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione dal 1982 al 1991 – Interrogazione

Nella interrogazione si rileva che le direttive 75/362/CEE e 75/363/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, hanno prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, siano oggetto di “adeguata remunerazione ed i relativi titoli siano riconosciuti presso tutti gli Stati membri”. La direttiva 82/76/CEE è stata recepita dall’Italia solo nel 1991, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, dunque i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione dal 1982 al 1991 non hanno percepito alcuna remunerazione. La Corte di giustizia europea (sentenza del 25 febbraio 1999 e 31 ottobre 2000), ha affermato il diritto alla remunerazione anche in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione dopo il 1982, termine ultimo fissato dalla predetta direttiva, ai fini della sua attuazione da parte dei singoli Stati; sulla scorta della Corte di giustizia europea, si sono susseguite diverse sentenze che hanno riconosciuto il diritto dei medici italiani che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra gli anni 82/83 e 90/91, ad ottenere dallo Stato italiano il pagamento di “una adeguata remunerazione” (Cassazione, III Civile, 7630/2003; n. 3283/08; Tribunale di Roma, n. 24828/2006; CDS Sez. VI, 4954/04 ed altre); il complesso quadro normativo esposto ha determinato che, solamente a partire dall’anno accademico 2006-2007, ai laureati in medicina vincitori di concorso sono stati assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre, nonché il diritto alla copertura previdenziale e alla maternità. Al contrario, i laureati medici che si sono iscritti al corso in anni accademici precedenti, sebbene abbiano svolto il loro corso, con modalità identiche, hanno avuto trattamenti remunerativi, contributivi, assistenziali e di riconoscimento di carriera differenti. Si chiede se il Ministro interrogato a conoscenza dei fatti esposti in premessa; se intenda assumere iniziative dirette a riconoscere la corresponsione, ai medici che ne hanno diritto, di un congruo indennizzo per quanto loro dovuto e previsto dalla normativa europea e nazionale, secondo principi di equità e giustizia, anche al fine di risolvere definitivamente l’enorme contenzioso apertosi tra i medici, che non hanno visto riconoscersi un loro legittimo diritto, e lo Stato italiano.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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