Report: la sanità (penitenziaria) alla sanità

Report n.36/09                    

LA SANITA’ ALLA SANITA’

….e la giustizia alla giustizia. Questo sembra essere il senso profondo del lungo e penoso passaggio della Sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Ma il passaggio è ancora lungo e irto di difficoltà nel dare attuazione al Dpcm del 1 Aprile 2008 che regola appunto il passaggio di competenze dei Servizi Sanitari degli istituti penitenziari al SSN.
Un importante Convegno tenutosi questa estate in Sicilia “La salute detenta – Stato dell’arte della riforma della sanità penitenziaria” ha tentato di fare il punto sull’attuazione della Riforma. Alcune regioni, tra cui la Sicilia, non hanno ancora recepito la importante innovazione e c’è la fondata preoccupazione che questo vuoto normativo, anche e soprattutto per la conseguente incertezza delle risorse economiche, possa generare situazioni di emergenza nella popolazione carceraria.
La manifestazione si è aperta con una interessante, quanto esauriente relazione di Maurizio Mentesana Dirigente Sanitario della casa circondariale della Bicocca che ha tracciato un minuzioso excursus della storia della Sanità penitenziaria: dal quadro normativo dell’organizzazione Sanitaria nelle carceri.
Un argomento molto delicato quello della Sanità nelle carceri, l’istituto penitenziario rappresenta, infatti, una comunità chiusa di complessa organizzazione.
Non tutte le decisioni Sanitarie, si legge nella relazione di Mentesana, sono immediatamente operative, per lo più esse sono soggette al  vaglio delle Autorità amministrative e giudiziarie; un attività sanitaria che risente spesso di una posizione “sub iudice” che finisce per limitare l’autonomia professionale.
I medici penitenziari spesso sono chiamati a sopperire ai difetti del sistema Sanitario Carcerario tra carenza di linee guida e mancanze di risorse economiche, attraverso un’organizzazione spontanea e non univocamente realizzata in tutti gli Istituti.
Nella esaustiva relazione si legge ancora “la tutela della Salute in carcere è, di fatto, non solo diritto del soggetto, ma è anche finalizzata a stimolare la persona detenuta a considerarsi non esclusa dalla comunità sociale. Inoltre si deve considerare che il detenuto deve essere sottoposto soltanto alla pena privativa della libertà e non a pene supplementari, quindi, per esempio una minore qualità dell’assistenza medica”. 

P.S. Come sempre chi fosse interessato ad approfondire, la documentazione completa è a disposizione presso il Centro Studi e Documentazione della FNOMCeO

Roma,29/09/2009

Autore: Redazione FNOMCeO

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