Responsabilità dell’infermiere

Corte di Cassazione Sentenza n. 26922/17 – Responsabilità dell’infermiereTriage – L’erronea classificazione delle condizioni del paziente in codice verde era il frutto della condotta omissiva-imperita e negligente tenuta dall’infermiera (Omissis) che trascurava del tutto di apprezzare le condizioni del paziente, sia all’arrivo in pronto soccorso sia successivamente nella doverosa rivalutazione che si imponeva, in ragione della sintomatologia lamentata rapportata all’età. Pertanto ove assicurato un tempestivo intervento al paziente, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva: in tal modo ha implicitamente ritenuto che, ove correttamente apprezzato le reali condizioni del paziente presente in pronto soccorso da parte dell’imputata, tale condotta avrebbe avuto con alta probabilità logica, un ruolo salvifico.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 26.2.2016, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 6.7.2011, con la quale (Omissis) era dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p. commesso in danno di (Omissis) (perché quale infermiera addetta al triage presso la clinica Santa Rita di Milano, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, assegnava a (Omissis) un errato codice di accettazione al triage e, in particolare, un codice verde anziché giallo, nonostante lo stesso lamentasse un dolore toracico atipico, non registrando e quindi non rilevando la sudorazione, il pallore e la dispnea e omettendo di monitorare le variazioni delle condizioni del paziente ogni 30-60 minuti, come richiesto dai protocolli di triage applicati dalla clinica e nonostante le pressanti richieste dei parenti, e in ogni caso nel non aver chiesto l’intervento o la consulenza del medico di supporto, nonché nell’aver omesso nel passaggio di consegne di menzionare alla infermiera addetta al triage montante nelle ore successive la presenza di paziente con dolore toracico in sala di attesa) e condannata, in solido al responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti costituite, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato contestategli per essere lo stesso estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili di cui alla sentenza impugnata. Nella specie la Corte territoriale ha osservato che l’erronea classificazione delle condizioni del paziente in codice verde era il frutto della condotta omissiva-imperita e negligente tenuta dall’infermiera (Omissis) che trascurava del tutto di apprezzare le condizioni del paziente, sia all’arrivo in pronto soccorso sia successivamente nella doverosa rivalutazione che si imponeva, in ragione della sintomatologia lamentata rapportata all’età. Nel ritenere comprovato il nesso causale, poi, non ha dato valore esclusivo al dato statistico, che esprimeva percentuali di sopravvivenza del paziente in caso di tempestivo intervento rilevanti e sicuramente non trascurabili. Ha quindi conclusivamente valutato che, ove assicurato un tempestivo intervento al paziente, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva: in tal modo ha implicitamente ritenuto che,ove correttamente apprezzato le reali condizioni del paziente presente in pronto soccorso da parte dell’imputata, tale condotta avrebbe avuto con alta probabilità logica, un ruolo salvifico. Nel reato colposo omissivo improprio, quindi, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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