Cassazione Penale Sentenza n. 27314/17 – Responsabilità di equipe – La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.
FATTO E DIRITTO: (Omissis) ricorre avverso la sentenza del 17.6.16 della Corte di Appello di Catania che ha confermato quella di primo grado, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., per il decesso di (Omissis), paziente sottoposto ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica (mediante utilizzo di trocar e di ago di Veress), a seguito del quale, avvenuta durante l’intervento una lesione dell’aorta, non si era provveduto ad idonea sutura (non era stata esplorata idoneamente l’aorta, cosicché, mentre era stata suturata una lesione nella parete anteriore, non ci si era avveduti di altra lesione, presente nella zona posteriore,la cui presenza aveva provocato uno shock emorragico irreversibile e la successiva morte del paziente). Il chirurgo che aveva proceduto all’intervento e alla sutura dell’aorta aveva patteggiato la pena. Al (Omissis) che faceva parte dell’equipe, con compiti materiali (in sostanza doveva tenere il divaricatore e l’aspiratore per consentire all’operatore di ispezionare l’addome), l’evento mortale era stato addebitato valorizzando il principio della responsabilità di equipe, sub specie della mancata osservanza dell’onere cautelare di segnalare all’operatore la necessità di provvedere all’esplorazione di tutta la circonferenza del vaso, e di provvedere personalmente, chiedendo al collega di passargli gli speciali occhiali, ad eseguire detta osservazione. La Corte di Cassazione ha rilevato che la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Occorre cioè accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Venendo al caso concreto le modalità di effettuazione della saturazione non possono addebitarsi al (Omissis), perché rientranti nel proprium dell’operatore che vi aveva provveduto, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza, specie in settore specialistico, in una sorta di obbligo generalizzato (e di impraticabile realizzazione) di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di – addirittura – invasione negli spazi della competenza altrui. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non aver l’imputato commesso il fatto).