Responsabilità medica

Cassazione Penale  – Responsabilità medica – E’ esclusa una condotta colposa del cardiologo che ha visitato la vittima ed ha suggerito approfondimenti diagnostici che sono stati sempre trascurati dal paziente, anche quando la situazione si era aggravata tanto da richiedere il ricovero in pronto soccorso. E’ evidente che nessuna colpa può attribuirsi all’imputato visto che la vittima non ha seguito i suggerimenti anche scritti. Sentenza n. 24656/15

FATTO: Il Tribunale di Viterbo ha emesso sentenza di non luogo a procedere ex art.. 425 c.p.p.. nei confronti dell’imputato in ordine al reato di omicidio colposo in danno di P.P. All’imputato, medico cardiologo, è stato mosso l’addebito di non aver sottoposto ad adeguati approfondimenti clinici e strumentali il paziente nel corso del 2008 e fino al 13 settembre 2010, quando la vittima decedeva per effetto di grave patologia cardiaca non diagnosticata né trattata. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica. Si assume che è pacifica la causa della morte: aritmia con ischemia cardiaca secondaria ad aterosclerosi coronarica. Il perito, in incidente probatorio, ha rimarcato la rilevanza ed erroneità della mancata sottoposizione ad elettrocardiogramma da sforzo che avrebbe reso evidente, con elevata probabilità, il disturbo coronarico.

DIRITTO: La sentenza considera che dalla disposta perizia emerge che una terapia antiaggregante avrebbe ridotto il rischio connesso alla placca coronarica in misura modesta. Inoltre è emerso che l’imputato aveva visitato il paziente una o due volte, due anni prima del decesso; e in una nota indirizzata al professor M. aveva segnalato l’opportunità di esami strumentali più approfonditi. Il paziente non vi si sottopose mai e li rifiutò esplicitamente in occasione di un accesso al pronto soccorso nel 2009, Dunque, secondo il giudice, è evidente che nessuna colpa può attribuirsi all’imputato visto che la vittima non ha seguito i suggerimenti anche scritti; ciò anche perché il paziente manifestava dolori da un anno ma in occasione di accesso al pronto soccorso il giorno 21 agosto 2009 rifiutò sia il ricovero sia la consulenza cardiologica, Ciò posto, si esclude il nesso causale tra gli accertamenti prescritti dal ricorrente, mai eseguiti e successivamente rifiutati ed il decesso del povero giovane. Di qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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