Responsabilità medica

Cassazione Penale Sentenza n. 19175/16 – Responsabilità medica – La Corte di Cassazione ha affermato che alla luce della vigente disciplina, assumono rilevanza penale esclusivamente le condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche, sancite dalle linee guida. Insomma, nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della sola colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza n. 2437/15 del 14/07/2015, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 13/02/2014, appellata dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania e dalle parti civili costituite, nei confronti di D.M.G., V.G. e A.G., dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni uno di reclusione ciascuno in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p. 1.1. La Corte territoriale riteneva pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., poiché, per colpa consistita in negligenza ed imperizia segnatamente dopo che il 29/10/2008 il medico di turno presso il P.S. Presidio Ospedaliero di (OMISSIS) aveva diagnosticato alla paziente R.L. "colica renale sinistra" e le aveva praticato terapia antispastica e antidolorifica per poi disporne le dimissioni, il 30 ottobre 2008 e il 31 ottobre 2008 D.M., A. e V., quali specialisti urologi in servizio presso l’ospedale di (OMISSIS), omettendo di valutare correttamente i segni clinici inequivocabili quali grave rialzo febbrile e dolori addominali, diverticolite del sigma e conseguente occlusione intestinale, oltre che il risultato dell’esame radiologico che evidenziava la presenza di livelli idroaerei in cavità peritoneale ed altresì omettendo di eseguire accertamenti diagnostici approfonditi quali tac o ecografia ed altresì richiedere tempestivamente consulenza tale da impedire con elevata probabilità l’evento, cagionavano il decesso di R.L. per arresto irreversibile delle funzioni vitali consecutivo allo shock e peritonite in paziente con malattia diverticolare inverterata.

La Corte di Cassazione ha affermato che la colpa costituisce la violazione di un dovere obiettivo di diligenza, un primo parametro attinente al profilo oggettivo della diligenza riguarda la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere. È necessario valutare di quanto gli imputati si sono discostati da tale regola, quanto fosse prevedibile – in concreto e per ciascuno di essi – la realizzazione dell’evento, quanto fosse in concreto evitabile la sua realizzazione. È necessario determinare la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dello stesso: quanto più adeguato il soggetto all’osservanza della regola e quanto maggiore e fondato l’affidamento dei terzi, tanto maggiore il grado della colpa. Il quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole cautelari costituisce fattore importante per la graduazione della colpa. Ulteriore elemento di rilievo sul piano soggettivo è quello della motivazione della condotta. Infatti, un trattamento terapeutico sbrigativo e non appropriato è meno grave se compiuto per una ragione d’urgenza. In altri termini, alla luce della vigente disciplina, assumono rilevanza penale esclusivamente le condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche, sancite dalle linee guida. Insomma, nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della sola colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante. Quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del terapeuta che, pur uniformandosi ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e determini la negativa evoluzione della patologia.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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