Cassazione Penale Sentenza n. 14520/17 – Responsabilità medica – La Corte di Cassazione ha affermato che il ginecologo che distrugge o occulta parte del tracciato cardiotocografico, eseguito nel corso dell’espletamento del parto, non deve risarcire i danni, se da tale atto non siano derivate conseguenze dirette in ordine alla causa delle lesioni da cui è risultato affetto il neonato alla nascita. Invece il reato ascritto al ginecologo non potrà che essere qualificato ai sensi dell’art. 476, comma primo, cod. pen. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
FATTO E DIRITTO: Il Dott. (Omissis), chirurgo operatore presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale Federico II, in concorso con un’infermiera della medesima struttura, avrebbe sottratto, distrutto o comunque occultato parte del tracciato cardiotocografico eseguito nel corso dell’espletamento del parto effettuato da (Omissis), ed in particolare la parte relativa al periodo temporale dalle 15,10 fino al momento del parto avvenuto alle ore 18,20. La Corte territoriale ha considerato che il falso de quo riguarderebbe un atto fidefaciente. Al contrario la tesi difensiva è che il tracciato cardiotocografico non attesti alcuna attività compiuta dal sanitario/pubblico ufficiale, risolvendosi nella semplice documentazione di un esame diagnostico, suscettibile di interpretazioni soggettive. La Corte ha rilevato che la natura fidefaciente dell’atto considerato falso risulta chiaramente indicata in fatto, trattandosi di documentazione medica per sua natura preordinata alla certificazione di una situazione che assume rilievo giuridico esterno. Con riferimento al caso di specie il reato ascritto al Dott. (Omissis) non potendo che essere qualificato ai sensi dell’art. 476, comma primo, cod. pen. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), deve intendersi prescritto. Nel caso in esame l’atto che si assume oggetto materiale del reato è un referto proveniente da un medico ospedaliero e quindi redatto da un pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che il ginecologo che distrugge o occulta parte del tracciato cardiotocografico, eseguito nel corso dell’espletamento del parto, non deve risarcire i danni, se da tale atto non siano derivate conseguenze dirette in ordine alla causa delle lesioni da cui è risultato affetto il neonato alla nascita. Infatti lo stato di sofferenza fetale (secondo una tesi difensiva indicata come suffragata dagli accertamenti tecnici sulle cause delle lesioni de quibus) aveva avuto tutt’altra origine, successiva e indipendente rispetto a quel che il tracciato cardiotocografico, nella parte ritenuta soppressa, avrebbe potuto rivelare. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e quanto agli effetti civili ha rinviato al giudice competente per valore in grado di appello, rendendosi necessario un nuovo esame della regiudicanda in punto di condanna al risarcimento del danni).