Responsabilità medica

Cassazione Penale Sentenza N. 11641/16 – Responsabilità medica – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte del paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto "giudizio controfattuale" diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza.

FATTO E DIRITTO: La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado,ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’articolo 589 c.p. L’addebito, formalizzato a seguito di imputazione coatta, concerneva la morte del paziente C.  G., intervenuta per shock di tipo cariogeno emopericardico in paziente con dissezione del tratto ascendente dell’aorta. La Corte di merito escludeva l’addebito di colpa formalizzato a carico dell’imputato, medico in servizio presso il pronto soccorso, apprezzando che questi aveva agito assolvendo ai propri compiti, allorquando, verificato lo stato del paziente e effettuati gli interventi previsti per la patologia cardiaca diagnosticata, ne aveva predisposto il ricovero nel reparto di cardiologia, per le cure dei caso. La Corte di Cassazione ha affermato che  il ricorso, pur ampiamente argomentato, è infondato, a fronte di doppia conforme statuizione liberatoria, laddove risulta satisfattivamente spiegata l’assenza di colpa del sanitario e esclusa la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta di questi e l’evento lesivo. Come è noto, in tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte del paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto "giudizio controfattuale" diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza ("alto grado di credibilità razionale" o "probabilità logica"), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di "serie ed apprezzabili probabilità di successo" per l’azione impeditiva dell’evento. La decisione gravata, in uno con quella di primo grado, ha rispettato questi principi, sia allorquando ha escluso i profili di colpa [per avere il medico dei pronto soccorso assolto ai propri doveri, anche provvedendo al trasferimento del paziente presso il reparto: non gli si poteva addebitare (‘indisponibilità dei letti in quello di cardiologia], sia soprattutto, e decisivamente, allorquando ha ricostruito la causa della morte in termini tali da recidere, in ossequio al necessario vaglio controfattuale, alcuna possibilità concreta di intervento da parte dell’imputato in grado di contrastare l’esito mortale della patologia).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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