• Home
  • Sentenze
  • Responsabilità medica – Inadempimento dell’obbligo informativo

Responsabilità medica – Inadempimento dell’obbligo informativo

Cassazione Civile Sentenza n. 2177/16 – Responsabilità medica – Inadempimento dell’obbligo informativo – La Corte di Cassazione ha affermato che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.

FATTO: R.M.A. convenne in giudizio C.P., l’Azienda Ospedaliera-Policlinico Universitario (OMISSIS) e l’Università degli Studi di Messina per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti (quantificati in L. 359.420.000) a seguito dell’intervento chirurgico, eseguito dal C. presso il Policlinico Universitario il 25 gennaio 1995, di cheratomia radiale all’occhio destro, con ritocco di analogo intervento all’occhio sinistro cui si era sottoposta il 9 gennaio 1995 presso la clinica oculistica dell’Università di Padova.

DIRITTO: Soltanto in riferimento alla pretesa di risarcimento del danno alla salute derivato da atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte si impone, ove sia mancata l’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, la verifica circa la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo rispetto al predetto danno, gravando sullo stesso paziente la prova, anche presuntiva, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.  Giova rammentare, quanto alle modalità ed ai caratteri del consenso alla prestazione medica, che – come messo in risalto da questa Corte – esso, anzitutto, deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto. Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. A tal riguardo, si è puntualizzato che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni. Inoltre, la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. La Corte territoriale ha quindi  omesso di valutare le prove acquisite o, comunque, le avrebbe valutate erroneamente e con motivazione illogica e contraddittoria, giacché, in base ad esse, era emerso che, durante la visita del 20 gennaio 1995, tramite la consegna dell’opuscolo e verbalmente (come riferito dal teste S.), il C. aveva assicurato ad essa R. che avrebbe risolto "i suoi problemi visivi" e che l’intervento non avrebbe provocato complicanze alla paziente fatta eccezione dei fastidi indicati nell’opuscolo stesso, peraltro solo transitori, mentre aveva taciuto sulla "regressione dell’effetto correttivo inizialmente ottenuto" e, quindi, sulla "regressione del visus, cui non vi era cenno nell’opuscolo". Sicché, da tanto doveva evincersi che se la paziente avesse ricevuto "la esatta informazione che le complicanze ed i postumi fossero stati permanenti e/o che avesse subito una regressione della vista, di certo non si sarebbe sottoposta all’intervento di cheratomia radiale"

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.