Cassazione Penale Sentenza n. 16140/2017 – Responsabilità medica – Prima applicazione della L. n. 24/17 – La Corte di Cassazione, nel rinviare il giudizio alla Corte di Appello di Perugia per una nuovo esame della regiudicanda, si rifà alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 24/17 e nella fattispecie all’art. 6 che prevede che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
FATTO E DIRITTO: Al Dott. (Omissis), nella sua qualità di medico chirurgo responsabile della U.O. di Chirurgia Generale presso la clinica (Omissis), si contesta di aver provocato in danno di (Omissis), gli esiti lesivi indicati in rubrica, con indebolimento permanente dell’organo della digestione ed importanti esiti cicatriziali addominali e toracici. Per colpa consistita nella programmazione ed effettuazione dell’intervento chirurgico per asportazione per via laparoscopica di neoformazione della giunzione gastroesofagea presso una struttura prova delle necessarie apparecchiature tecniche ed in assenza di controllo endoscopico; per aver omesso di effettuare indagini non invasive, che avrebbero consentito di accertare l’esito dell’intervento e l’eventuale presenza di fistola; e per aver ritardato, pur dopo il riscontro della presenza di una fistola esofago-mediastinica, il trasferimento della paziente presso un centro clinico attrezzato. La Corte di Cassazione, nel rinviare il giudizio alla Corte di Appello di Perugia per una nuovo esame della regiudicanda, si rifà alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 24/17. Alla Corte preme evidenziare che il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, quale l’odierno imputato, per il reato di lesioni colpose, che viene devoluto al giudice del rinvio, è oggetto di un inedito intervento normativo, con il quale il legislatore pone mano nuovamente alla materia della responsabilità sanitaria, anche in ambito penale. Il riferimento è alla legge n. 24/17 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie” pubblicata in G.U. n. 64 del 17.3.17, con il termine di vacatio in data 1.4.17. Ai fini di interesse viene in rilievo l’art. 6 delle citata legge che introduce l’art. 590-sexies c.p. rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” ove è stabilito che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. “La Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte dei sanitari. E lo scrutinio dovrà specificatamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, c.p.”.