Responsabilità medica. Sentenza 29053/17

Cassazione Penale Sentenza n. 29053/17 –  Responsabilità medica – In caso di equivocità diagnostica deve escludersi la ricorrenza di imperizia a carico dei sanitari i quali hanno effettuato una scelta chirurgica proprio perché dagli esami compiuti durante otto giorni di degenza del paziente nel reparto di chirurgia d’urgenza non era stata affatto esclusa con certezza una neoplasia.

FATTO E DIRITTO: La Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata in riforma della decisione del Tribunale di Salerno assolveva (Omissis) dal reato di lesioni colpose ascritte ai danni del paziente (Omissis) perché il fatto non sussiste.  Ai suddetti sanitari era contestato, quali componenti dell’equipe chirurgica presso l’Ospedale (Omissis) di avere eseguito una laparatomia sul paziente al fine di trattare una sospetta neoplasia intestinale, provocando una cicatrice xilo pubica cheloide della lunghezza di 35 cm, sebbene la evidenza diagnostica e le condizioni del paziente non giustificassero un tale trattamento, il quale invero si era rivelato inutile. Il giudice di primo grado, ai fini della pronuncia di condanna aveva valorizzato gli esiti della perizia fatta eseguire, dalla quale erano emersi profili di colpa professionale per non avere i suddetti sanitari indagato ulteriormente con strumentazione diagnostica sulla natura della ipotizzata patologia del colon, in presenza di elementi diagnostici non univoci e comunque inidonei a giustificare l’opzione chirurgica, tenuto conto che non si verteva in ipotesi di urgenza terapeutica. I giudici della Corte di Appello hanno rilevato che la valutazione dell’equipe sanitaria era intervenuta in uno spettro di equivocità diagnostica che avrebbe dovuto comunque essere sciolta, tenendo conto del fenomeno occlusivo e della presenza  di una voluminosa massa, riscontrata già in sede di pronto soccorso, risultata poi in sede di colonscopia, una formazione strozzata ed ulcerata che aveva le sembianze di massa tumorale che ben avrebbe giustificato un tempestivo intervento in laparotomia. Non è pertanto vero che, come sostenuto dal ricorrente, i giudici di appello non hanno considerato le indicazioni provenienti dalla consulenza tecnica ma al contrario, fornendo adeguato riscontro alle stesse, hanno escluso la ricorrenza di imperizia a carico dei sanitari i quali hanno effettuato una scelta chirurgica proprio perché dagli esami compiuti durante otto giorni di degenza del paziente nel reparto di chirurgia d’urgenza non era stata affatto esclusa con certezza una neoplasia. Il ricorso è stato pertanto rigettato).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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