Responsabilità professionale

Cassazione Penale Sentenza n. 18100/17Responsabilità professionale La Corte di Cassazione ha affermato che risponde del delitto di omicidio colposo l’infermiere che viola sia le linee guida del triage, sia le regole di comune diligenza e perizia richieste agli infermieri professionali addetti al Pronto Soccorso; infatti l’assegnazione di un corretto codice di priorità avrebbe comportato, secondo le indicazioni delle linee guida, l’effettuazione dell’elettrocardiogramma entro trenta minuti, evenienza che avrebbe consentito di intraprendere utilmente il corretto percorso diagnostico e terapeutico. In particolare, il Collegio ha considerato che i consulenti tecnici avevano chiarito che la condotta attesa, secondo la buona pratica medica nel rispetto delle linee guida del settore infermieristico, da parte del C., avrebbe evitato la morte del paziente.

FATTO E DIRITTO: La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma in data 16.07.2014 nei confronti di C.G., con riguardo al delitto di omicidio colposo indicato in rubrica. Il Tribunale aveva condannato il prevenuto alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio. Al C., nella sua qualità di infermiere responsabile del servizio di triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), in turno dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del (OMISSIS), si ascrive di avere colposamente errato la valutazione nei confronti del paziente D.F.F.. Segnatamente, l’addebito concerne: il fatto di aver trascurato le indicazioni contenute nel referto redatto dal personale della ambulanza che aveva prelevato il malato presso la propria abitazione, ove era assegnato un codice giallo e dove erano state riportate le dichiarazioni rese dai familiari, in ordine al precedente decesso per infarto cardiaco occorso al padre del D.F.; la mancata effettuazione di un esame del paziente, secondo le linee del triage infermieristico del predetto Ospedale, al momento dell’ingresso al Pronto Soccorso alle ore 11.49; l’incompleta compilazione della scheda di accettazione; la circostanza di aver trascurato il richiamato elemento della familiarità; l’errata attribuzione di un codice verde, laddove la corretta valutazione dei sintomi, in sede di triage, avrebbe imposto l’assegnazione di un codice giallo; l’omessa rivalutazione del paziente tra le ore 11.49 e le ore 14,00, così che alle ore 15.08, gli infermieri subentrati nel turno, accertavano le condizioni gravissime del malato, che veniva immediatamente ricoverato nel reparto di cardiologia, ove decedeva alle successive ore 16.30. La Corte di Appello considerava che, al momento dell’arrivo del paziente al Pronto Soccorso, l’infarto era già in atto; e che la colpevole sottovalutazione dei sintomi del malato, da parte del C., aveva fatto sì che D.F. rimanesse per circa due ore nella struttura senza ricevere alcun tipo di cura. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore. Sul versante della colpa, il Collegio ha in particolare rilevato che C. aveva violato sia le linee guida del triage, sia le regole di comune diligenza e perizia richieste agli infermieri professionali addetti al Pronto Soccorso, tenuto conto dei sintomi mostrati dal paziente (perdita di conoscenza; incontinenza urinaria) e della acquisita anamnesi familiare. Già in sede di prelievo del paziente presso il proprio domicilio, infatti, era stato rilevato il dato attinente al precedente caso di infarto del miocardio, occorso al padre del paziente quando aveva l’età di (OMISSIS) anni, la medesima del paziente di cui si tratta. La Corte territoriale ha pure rilevato che le condizioni di sovraffollamento della struttura sanitaria, il giorno del fatto, non autorizzavano altrimenti la declassificazione del triage rispetto ai codici di priorità gialli, che afferiscono a patologie degne di particolare attenzione. Sul versante causale, la Corte territoriale ha poi osservato che l’assegnazione di un corretto codice di priorità avrebbe comportato, secondo le indicazioni delle linee guida, l’effettuazione dell’elettrocardiogramma entro trenta minuti, evenienza che avrebbe consentito di intraprendere utilmente il corretto percorso diagnostico e terapeutico. In particolare, il Collegio ha considerato che i consulenti tecnici avevano chiarito che la condotta attesa, secondo la buona pratica medica nel rispetto delle linee guida del settore infermieristico, da parte del C., avrebbe evitato la morte del paziente. Ciò in quanto, ove il C. avesse assegnato il codice corretto, il paziente sarebbe stato sottoposto entro trenta minuti all’elettrocardiogramma, coerentemente con le indicazioni delle linee guida; e tale accertamento avrebbe consentito di intraprendere in tempo utile il corretto percorso diagnostico e terapeutico. Sul punto, i giudici hanno così ricostruito il decorso dell’insulto cardiaco di cui si tratta: dopo la sincope iniziale, intervenuta quando il malato si trovava presso la propria abitazione, il sistema di difesa aveva operato un intervento sul coagulo, tale da determinare un breve apparente miglioramento; non di meno, trascorse circa tre ore, in assenza di controlli e terapie, presso l’astanteria del Pronto Soccorso, era insorto l’esito letale. La Corte di Appello ha pure richiamato le considerazioni espresse dal consulente tecnico sulla causa del decesso, individuata in una occlusione trombotica della coronaria sinistra. La Corte di merito ha quindi insindacabilmente osservato che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per affermare la riconducibilità causale dell’evento alla condotta omissiva dell’imputato. Invero, il ragionamento probatorio ora sinteticamente riferito si colloca, del tutto coerentemente, nell’alveo dell’insegnamento espresso dal diritto vivente. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio a fini penali, perché il reato è estinto per prescrizione; specularmente, il ricorso deve essere rigettato a fini civili

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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