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Responsabilità professionale: approvato emendamento all’art.6

Approvato dalla Commissione Affari Sociali l’emendamento all’art. 6 del testo unico sulla responsabilità professionale che modifica il rilievo penale della colpa: la nuova formulazione introduce una variazione del Codice Penale per cui “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita” risponde dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose “solo in caso di colpa grave” (art. 590-ter – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

Secondo Donata Lenzi, capogruppo PD nella Commissione Affari Sociali, si tratta di un importante passo avanti: «Considero l’articolo approvato oggi, che prevede un intervento con una fattispecie penale di lesione colposa in materia sanitaria, un passo avanti importantissimo. Siccome del corpo umano non sappiamo tutto, la condizione del medico, e in generale dell’operatore sanitario, è molto diversa da quella di qualsiasi altro professionista. Ne consegue una diversa entità di rischio. Di cui finalmente, con questo articolo, si prende atto».

Su che cosa incide in particolare l’emendamento?

«L’emendamento è stato fatto tenendo conto dei rilievi pervenuti dal Ministero della Giustizia. Delinea in modo più preciso la fattispecie colposa legandola al tema dell’imperizia. Rimangono esclusi i casi di negligenza e imprudenza perché, per intenderci, è ovvio che se un chirurgo dimentica la garza nello stomaco del paziente debba risponderne. Se invece l’intervento viene eseguito sulla base delle indicazioni cliniche scientificamente validate e ne consegue un fatto del tutto imprevedibile, per esempio una reazione allergica, allora lo scenario è completamente diverso».

L’art. 6 mantiene infatti il riferimento a linee guida e buone pratiche terapeutiche come motivo di esclusione dalla colpa grave: «Siamo all’interno della strada tracciata dal decreto Balduzzi del 2012– commenta Lenzi – che già faceva riferimento alle linee guida. Su questo tema abbiamo chiesto al Ministero della Salute un imponente lavoro di verifica e accreditamento: le linee guida consentono al professionista di poter seguire una strada più chiara». E a maggior chiarezza in ambito clinico corrisponde maggior tutela in caso di giudizio: «Parliamoci chiaro: non è il magistrato che decide se l’intervento andava fatto in modo o in un altro. Nella maggior parte dei casi ciò che conta è il parere del ctu (il consulente tecnico d’ufficio). Se si dispone di linee guida di riferimento, è possibile ridurre il margine di discrezionalità del perito».  Gli emendamenti proposti per l’art. 7, di cui è oggetto la responsabilità contrattuale della struttura ed extracontrattuale del singolo medico, verranno votati domani. Saranno approvati? «L’orientamento secondo cui la prevalenza di responsabilità sta in capo all’azienda sanitaria, che risponde anche per l’operato dei suoi dipendenti, è abbastanza condiviso da tutti. Ma scrivere la norma non sarà facilissimo».

A cura di S. Boggio 

Autore: Redazione FNOMCeO

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