Cassazione Penale Sent. N. 39771/17 – Responsabilità professionale – In tema di responsabilità per condotte omissive in fase diagnostica, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità, occorre far ricorso ad un giudizio contro-fattuale meramente ipotetico, al fine di accertare, dando per verificato il comportamento invece omesso, se quest’ultimo avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell’evento o comunque ridotto l’intensità lesiva dello stesso.
FATTO E DIRITTO: Le imputate ostetriche in servizio presso la Casa di cura (Omissis) sono state ritenute responsabili di avere cagionato, per colpa, l’interruzione della gravidanza di (Omissis) giunta a causa di dolori che avvertiva, nella citata struttura sanitaria privata. Le due ostetriche, che pure hanno eseguito tracciati cardio-tocografici nei confronti della paziente e, avendone rilevato la forte irregolarità che denunciava sofferenza fetale, hanno avvisato telefonicamente il medico che assisteva privatamente la donna, sono state ritenute colpevoli di non avere richiesto e preteso, essendo state omesse incisive iniziative da parte del medico curante privato, l’intervento del medico di guardia in servizio presso la clinica. In tal modo era decorso un lasso di tempo molto lungo prima che il medico privato della partoriente, dottoressa (Omissis), fosse incisivamente intervenuto, disponendo il ricovero in un ospedale dove, tuttavia, il feto veniva estratto già morto. Le due imputate sono state pertanto condannate alla pena ritenuta di giustizia ed altresì, in solido con la Casa di cura (Omissis), responsabile civile, a rifondere il danno e le spese delle parti civili. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è uniforme nell’affermare che integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità per condotte omissive in fase diagnostica, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità, occorre far ricorso ad un giudizio contro-fattuale meramente ipotetico, al fine di accertare, dando per verificato il comportamento invece omesso, se quest’ultimo avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell’evento o comunque ridotto l’intensità lesiva dello stesso