Responsabilità professionale dell’odontoiatra

Responsabilità professionale dell’odontoiatra – Interventi facili e difficili Ripartizione dell’onere probatorio –  La Corte di Cassazione ha affermato che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario.

FATTO: Con sentenza del 24/1/2012 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto in via incidentale dal sig. X e dalla società Assicurazioni Generali s.p.a., rigettato quello in via principale spiegato dal sig. X, e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. —- del 2004, ha respinto la domanda da quest’ultimo contro i primi proposta di restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo della prestazione odontoiatrica dal (Omissis) espletata nei suoi confronti e di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’asserita erroneità della stessa. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il —- propone ora ricorso per cassazione.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che in tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità. La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. All’art. 2236 c.c., non va pertanto assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, incombendo in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, giacché la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista in relazione alle circostanze del caso concreto. Va quindi affermato che in ogni caso di “insuccesso” incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione. Spetta in ogni caso ( e a fortiori ove trattisi come nella specie di intervento semplice o routinario ) al medico provare che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito dell’intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza. La Corte di Cassazione conclude, quindi, ribadendo che in tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento del professionista, restando a carico dell’obbligato l’onere di provare l’esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell’onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è informato. Ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato causa del danno

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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