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Responsabilità professionale medica – Shock anafilattico gravissimo provocato dalla somministrazione di un farmaco

Cassazione Penale Responsabilità professionale medica Shock anafilattico gravissimo provocato dalla somministrazione di un farmaco. La Corte di Cassazione ha affermato che va solo soggiunto che è – oltre che immotivato- anche erroneo il richiamo all’articolo 3 legge n. 189 del 2012, per l’assorbente rilievo che qui l’addebito di colpa è essenzialmente basato sulla imprudenza e negligenza del sanitario che ha omesso di coltivare la scelta prudenziale di verificare le allergie della paziente, pur in presenza di una dimostrata situazione di rischio. Sentenza n. 27185/15

FATTO E DIRITTO: L’imputato era stato chiamato a rispondere della morte della paziente N.M., deceduta, dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico, a seguito di shock anafilattico gravissimo provocato dalla somministrazione di antibiotico Amplital con compromissione polmonare e cardiaca, conseguente arresto cardio- circolatorio e coma cerebrale atossico. L’addebito di colpa al sanitario medico che aveva eseguito l’intervento chirurgico e disposto successivamente per il decorso post-operatorio era dì aver somministrato un farmaco, notoriamente allergizzante, pur sapendo che la paziente era un soggetto allergico, senza avere proceduto, nel pre-operatorio, ad alcun approfondimento, essendosi limitata la raccolta anamnestica a quanto riferito dalla paziente, senza il riscontro di adeguata documentazione sanitaria e sussistendo, comunque, tutto il tempo necessario per i dovuti approfondimenti, visto che l’intervento non era urgente. In primo grado, conclusosi con pronuncia di condanna, si riscontrava, attraverso la disamina degli esiti della consulenza dei consulenti del PM, non solo il profilo della colpa definita imprudenza grave ma anche il tema del nesso causale tra la somministrazione dell’antibiotico e l’evento mortale, con esplicita e motivata esclusione di ipotesi alternative. Ai fini che interessano, la Corte di merito riteneva di pronunciare la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione condividendo appieno il ragionamento sviluppato dal primo giudice. Ciò con riferimento all’individuazione della causa della morte lo shock anafilattico da assunzione di antibiotici ed alla sussistenza del nesso eziologico tra questa e la condotta dell’imputato che il farmaco aveva prescritto, ma anche con riferimento al profilo della colpa imprudenza e negligenza da addebitare al sanitario che non aveva proceduto alle necessarie verifiche pur in presenza di paziente sicuramente allergica a taluni antibiotici e nonostante l’assenza di situazioni di urgenza. Per l’effetto, secondo il giudicante, non vi era spazio per un proscioglimento nel merito. Con il ricorso si invoca l’annullamento senza rinvio delle residue statuizioni civili. La Corte di Cassazione ha affermato che va solo soggiunto che è – oltre che immotivato- anche erroneo il richiamo all’articolo 3 legge n. 189 del 2012, per l’assorbente rilievo che qui l’addebito di colpa è essenzialmente basato sulla imprudenza e negligenza del sanitario che ha omesso di coltivare la scelta prudenziale di verificare le allergie della paziente, pur in presenza di una dimostrata situazione di rischio

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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