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Responsabilità solidale del falso dentista e dell’odontotecnico

Cassazione Civile – Responsabilità solidale del falso dentista e dell’odontotecnico – Il C.R  svolgendo abusivamente la professione di odontoiatra si era avventurato a compiere una serie di operazioni che si erano rivelate erronee e totalmente fallimentari; e di tale attività doveva essere ritenuto responsabile anche il M. il quale ebbe ad assumersi una responsabilità di tipo medico che gli era certamente preclusa in considerazione della sua qualità di odontotecnico. ( Sentenza n. 7702/15)

FATTO: F.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, C.R., M.A. ed il Dott. T.M. chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti a trattamenti odontoiatrici ai quali i predetti l’avevano sottoposta a partire dal 1994, oltre che alla restituzione delle somme versate ai medesimi. Il sostegno della domanda espose di aver subito una serie di complessi interventi odontoiatrici – consistenti nell’estrazione di denti, installazione di impianti e di protesi – ad opera del C. il quale, presentatosi come medico odontoiatra, era risultato poi non esserlo affatto; il C. si era servito, in qualità di odontotecnico, dell’opera del M.. Entrambi, dopo che le lunghe cure avevano creato alla paziente numerosi e gravi problemi, la avevano indirizzata al Dott. T. il quale, lungi dal risolvere la situazione, l’aveva ulteriormente aggravata. Il Tribunale pronunciò sentenza nella quale, dato atto della transazione nel frattempo intervenuta tra l’attrice ed il C., accolse la domanda e accertò la responsabilità solidale di tutti i convenuti. Avverso la sentenza del Tribunale sono stati proposti separati atti di appello da parte del M., della F. e del Dott. T..La Corte d’appello di Milano, decidendo sugli appelli riuniti, con sentenza del 20 ottobre 2010, riformando in parte quella del primo giudice, ha respinto la domanda proposta dalla F. nei confronti del Dott. T., nonché l’appello incidentale della F.; ha dichiarato il M. solidalmente responsabile con il C. di tutti i danni patiti dalla F. in conseguenza delle cure odontoiatriche .Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso M.A., con atto affidato a sette motivi.Resiste F.G. con controricorso

DIRITTO: La Corte territoriale, dopo aver ricostruito la cronologia della vicenda, ha osservato che doveva essere condivisa la decisione del Tribunale, supportata dall’elaborato del c.t.u., secondo cui il danno patito dalla F. era da ricondurre innanzitutto a responsabilità del C.. Costui, svolgendo abusivamente la professione di odontoiatra, si era avventurato a compiere una serie di operazioni che si erano rivelate erronee e totalmente fallimentari; e di tale attività doveva essere ritenuto responsabile anche il M. il quale "ebbe ad assumersi responsabilità di tipo medico, durante la sola fase protesica, per le quali non era abilitato professionalmente". La responsabilità del M. era dimostrata, secondo la Corte d’appello, in particolare da due documenti – una dichiarazione ed una ricevuta – i quali provavano che egli aveva garantito la buona costruzione della protesi in prima persona, e non per conto di "un ipotetico e non indicato odontoiatra", ed aveva incassato la somma di L. 34 milioni "per prestazioni odontoiatriche". La responsabilità del ricorrente è stata affermata dalla Corte d’appello sulla base di una complessiva valutazione della vicenda, rispetto alla quale le contestate prove documentali sono soltanto uno degli elementi tenuti in considerazione. La sentenza impugnata, infatti, ha fatto precedere la decisione sulle singole posizioni dei convenuti da una ricostruzione storica dei punti principali della vicenda; ha così affermato che la F. si era recata nello studio del C. nel 1994 e che all’inizio del 1995 avevano avuto inizio le cure presso lo studio del sedicente medico, sito in Cinisello Balsamo. Tuttavia, poiché l’autorizzazione sanitaria per quello studio era stata revocata in data 28 novembre 1994, la paziente fu invitata a proseguire le cure nello studio di Monza, intestato alla società Bio Dental Center di M.A.; e in quello studio l’odierno ricorrente aveva collaborato attivamente col C., sia predisponendo le protesi che occupandosi del relativo impianto nella bocca della paziente. Ha poi aggiunto la Corte d’appello che il M. assunse in quella fase anche una responsabilità "di tipo medico" che gli era certamente preclusa in considerazione della sua qualità di odontotecnico. Consegue da tale ricostruzione – che è sostenuta da motivazione corretta e priva di vizi logici – che la responsabilità professionale dell’odierno ricorrente è stata riconosciuta sulla base di una ben più articolata e complessa valutazione, rispetto alla quale i due contestati documenti sono solo uno degli elementi ritenuti rilevanti. E’ evidente, perciò, che la Corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza di un chiaro collegamento professionale tra il C. e l’odierno ricorrente, al quale consegue la solidale responsabilità nei confronti della parte lesa. In conclusione, il ricorso è rigettato. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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