Tar Lazio Sentenza n. 9501/2016 – Riconoscimento del titolo di medico specialista in “cuore e vasi sanguigni” conseguito in Egitto – Il Tar Lazio ha affermato che in assenza di una convenzione bilaterale con l’Egitto per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito, l’interessato non ha avuto altro strumento che affidarsi ai competenti organi in Italia ed in Egitto per ottenere una pronuncia sulla validità del titolo di specializzazione conseguito nella nazione di appartenenza. L’Amministrazione è tenuta quindi ad esaminare e valutare la Dichiarazione di valore allegata al fascicolo di parte nel proposto gravame, alla luce della giurisprudenza anche civilistica sull’argomento che vuole formato il fascicolo processuale quando parte attrice lo abbia integralmente depositato nei termini di legge con tutti i documenti allegati che, dunque, formano piena prova delle circostanze riferite nella detta documentazione.
FATTO E DIRITTO: (Omissis) propone ricorso contro il Ministero della Salute per l’annullamento del provvedimento a prot. n. 0035374 del 17 luglio 2015 con il quale il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento del titolo di medico specialista in “cuore e vasi sanguigni” conseguito in Egitto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico specialista, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il ricorrente rileva che il Ministero della Salute non ha tenuto conto che le informazioni che sono contenute nella Dichiarazione di valore si ricavano anche da tutta la certificazione tradotta e prodotta con la domanda, e tale difetto di istruttoria si pone pure in spregio della giurisprudenza in materia: C. Stato n. 4613 del 4 settembre 2007. Insiste che tutte le informazioni pretese dall’Amministrazione si ricavano da tutti i documenti allegati alla originaria domanda di riconoscimento ed alla Dichiarazione di valore ad essa acclusa e che il provvedimento viola palesemente il principio di uguaglianza atteso che il ricorrente si trova ad essere trattato in maniera del tutto differente rispetto agli stranieri di altre nazionalità extra UE che si trovano nella sua medesima situazione. Invero l’Italia ha stipulato con molti governi esteri Convenzioni bilaterali che consentono il riconoscimento quasi automatico dei titoli professionali conseguiti nel paese di origine, ma non altrettanto con l’Egitto, con cui esiste soltanto una nota di scambio del 1952, stipulata peraltro tra l’Italia e la Repubblica Araba Unita che consente il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti in Egitto fino al grado universitario, esclusi però i titoli che abilitano all’esercizio della professione come è il master di specializzazione in malattie cardiovascolari conseguito dall’odierno ricorrente.
Le censure possono essere condivise nei termini che seguono e conviene principiare proprio dalle notazioni da ultimo effettuate da parte ricorrente, laddove pone in evidenza che, in assenza di una convenzione bilaterale con l’Egitto per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito, l’interessato non ha avuto altro strumento che affidarsi ai competenti organi in Italia ed in Egitto per ottenere una pronuncia sulla validità del titolo di specializzazione conseguito nella nazione di appartenenza. L’Amministrazione è tenuta ad esaminare e valutare la Dichiarazione di valore allegata al fascicolo di parte nel proposto gravame, alla luce della giurisprudenza anche civilistica sull’argomento che vuole formato il fascicolo processuale quando parte attrice lo abbia integralmente depositato nei termini di legge con tutti i documenti allegati che, dunque, formano piena prova delle circostanze riferite nella detta documentazione (cfr. Corte di Appello di Roma, sezione II, 25 giugno 2009), con conseguente obbligo dell’Amministrazione di esaminarla nell’ambito dell’incardinato procedimento.
Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento a prot. n. 38374 del 17 luglio 2015 con cui il Ministero della Salute ha disposto il diniego di riconoscimento del titolo di medico specialista in cuore e vasi sanguigni conseguito in Egitto dal ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza.