• Home
  • Sentenze
  • Riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massaggiatore e masso fisioterapista

Riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massaggiatore e masso fisioterapista

Tar Lazio Sentenza n. 337/16 – Istanza di riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massaggiatore e masso fisioterapista  – Il Tar Lazio ha affermato che il regolamento ministeriale ha confermato che, a regime, solo il diploma universitario di fisioterapista può abilitare all’esercizio della relativa professione e, regolando in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha ancora una volta ribadito che con decreto interministeriale vengono individuati i diplomi in precedenza conseguiti che possano considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’ammissione ai pubblici concorsi.

FATTO: Col ricorso in esame, parte ricorrente – che, seguito di avviso pubblico della Regione Lombardia del 2013 per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502/92 e dell’Accordo Stato Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con d.P.C.m. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18.8.2011), aveva visto respingere dal Ministero della Salute, sulla scorta della conforme determinazione della Conferenza dei servizi appositamente convocata per l’esame, la propria domanda di riconoscimento dell’equivalenza del diploma di massaggiatore e massofisioterapista al titolo universitario di Fisioterapista in quanto il relativo corso formativo, pur conclusosi entro il 17 marzo 1999, era tuttavia iniziato dopo il 31 dicembre 1995.

DIRITTO
: Il Ministro della sanità, con d.m. 14 settembre 1994, n. 741 (recante “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista”) ha individuato il profilo professionale e il percorso formativo del fisioterapista. Nella sostanza, il regolamento ministeriale ha confermato che, a regime, solo il diploma universitario di fisioterapista può abilitare all’esercizio della relativa professione e, regolando in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha ancora una volta ribadito che con decreto interministeriale vengono individuati i diplomi in precedenza conseguiti che possano considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’ammissione ai pubblici concorsi. Il Tar Lazio ha quindi rilevato che con riferimento al caso di specie è chiara era nella sua portata immediatamente escludente per la ricorrente la previsione recata dall’art. 2 dell’avviso pubblico (rubricato “Titoli riconoscibili”), alla stregua della quale “possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995”. Pertanto, alla luce della ricostruzione sistematica così operata, non può essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’art. 5 del d.P.C.m. 26 luglio 2011 avrebbe disciplinato due distinte ipotesi temporali per accedere alla procedura di equivalenza, censurando in conseguenza di contraddittorietà l’interpretazione effettuata dall’Amministrazione, tenuto conto invece della coesistenza delle due esigenze sistemiche appena rappresentate che si riflettono nella compresenza dei due termini commisurata, in via peraltro generale per tutti i relativi titoli dell’area sanitaria, tra il necessario inizio dei corsi entro il 31 dicembre 1995 e la loro teorica conclusione comunque entro il fisiologico limite temporale di entrata in vigore della legge. Il Tar Lazio ha quindi conseguentemente respinto il ricorso.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.