Ammissione al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Riconoscimento titoli accademici rilasciati da Università estere private (Sentenza TAR Catanzaro n. 306/15)
FATTO: V. A., cittadino italiano, ha conseguito presso l’Università non pubblica Kristal di Tirana il Diploma di laurea in stomatologia (odontoiatria). In data 22 dicembre 2013 egli ha presentato presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro istanza per il riconoscimento accademico del titolo rilasciato dall’Università estera e il proseguimento degli studi universitari, al fine di conseguire in Italia la laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria. Con delibera del 25 marzo 2014, il Senato Accademico dell’Ateneo, in conformità con il parere sfavorevole reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha rigettato l’istanza ai sensi dell’art. 1, paragrafo a.2) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 18 giugno 2012, n. 517, recante il “Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio; riconoscimento percorso formativo e trasferimento presso l’UMG” (d’ora innanzi: Regolamento di Ateneo). V.A. ha quindi proposto ricorso d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, degli atti. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto di ottenere l’ammissione al VI anno (o a quello che l’Ateneo ritenga più opportuno) del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nonché la condanna della resistente amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione o, in via subordinata, al risarcimento di tutti i danni cagionati. – Con ordinanza del 3 ottobre 2014, n. 532, è stata accolta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrenteil Senato accademico, con deliberazione del 22 dicembre 2014, assunta su conforme parere della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha ammesso sub condicione V. A. al V anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con l’obbligo di sostenere gli esami mancanti al suo curriculum formativo.
DIRITTO: La disciplina dettata dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro si pone in contrasto con la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea dell’11 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con l. 11 luglio 2002, n.148, che vi ha anche dato esecuzione. In sostanza, dal quadro normativo qui enucleato emerge, innanzitutto, il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha conseguito la laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese. La valutazione, che dovrà essere effettuata in difetto di qualsiasi discriminazione che non riguardi la natura del titolo, potrà anche avere esito negativo, qualora l’Autorità competente ritenga che il richiedente non soddisfi i requisiti. Il Regolamento di Ateneo, al contrario, prevede, ai fini del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, una procedura diversa a seconda che l’Ateneo straniero abbia natura pubblica o privata, e addirittura esclude in nuce la valutazione del titolo rilasciato da Istituzioni ed Università private, in assenza di apposite convenzioni stipulate con queste ultime. E’ di tutta evidenza, allora, che la disposizione di cui all’art. 1 paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo è illegittimo perché in contrasto con la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e deve, pertanto, essere annullata. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto annulla l’art. 1, paragrafo a.2) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 18 giugno 2012, n. 517, recante il “Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio; riconoscimento percorso formativo e trasferimento presso l’UMG” e annulla la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 5-12 marzo 2014 nella parte in cui viene deciso all’unanimità di non accogliere l’istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito da V. A. presso l’Università Kristal di Tirana in quanto non pubblica).