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Rinviate le decisioni che pendono davanti alla Cassazione inerenti ai procedimenti disciplinari per i medici e gli odontoiatri

Cassazione Civile  – Rinviate le decisioni che pendono davanti alla Cassazione inerenti ai procedimenti disciplinari per i medici e gli odontoiatri – Per la Corte di Cassazione appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 nella parte in cui prevede che due componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – organo avente natura giurisdizionale – siano nominati su designazione discrezionale governativa e, nelle more della nuova attività, restino incardinati nelle pregresse funzioni istituzionali amministrative. Il sospetto è che la norma censurata non assicuri la terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice a garanzia del diritto di ogni persona a un giusto processo. (Ordinanza Interlocutoria n. 6178/2015)

FATTO: La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respingeva il ricorso proposto dal Dott. —- avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura in relazione alle inserzioni pubblicitarie apparse su quotidiani locali con le quali si indicavano le prestazioni effettuate a titolo gratuito e si faceva riferimento ai prezzi più bassi di Europa praticati nel centro dentale di cui il ricorrente era direttore sanitario. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Dott. —-. Resisteva con controricorso l’intimato.
DIRITTO: Con ordinanze interlocutorie n. 596 e 597 del 2 dicembre 2014 la II Sezione civile della Suprema Corte ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 17 del D.Lgs. C.P.S. N. 233/46 per il sospetto che la norma censurata, non fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione e alla presenza di regole di autonomia dei componenti della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – organo di giurisdizione speciale – non assicuri la terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice a garanzia del diritto di ogni persona a un giusto processo. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata per contrasto con gli artt. 108, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), in quanto lesivo dei principi di imparzialità e indipendenza necessari per l’esercizio della giurisdizione, dell’art. 17 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui prevede che due componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – organo avente natura giurisdizionale – siano nominati su designazione discrezionale governativa e, nelle more della nuova attività, restino incardinati nelle pregresse funzioni istituzionali amministrative. Il dubbio di legittimità dell’art. 17 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio posto che, ove fosse accolta la questione di costituzionalità, la decisione impugnata dovrebbe essere cassata in quanto emessa da un organo privo in radice dei requisiti di terzietà e imparzialità e, come tale, privo della potestas iudicandi. Pertanto per la Corte di Cassazione appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisone della Corte Costituzionale)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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