Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria

Sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 3-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 25 – è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2015 recante “Riordino  delle  scuole  di  specializzazione  di   area   sanitaria”. Il decreto individua le scuole di  specializzazione  di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi  ed i relativi percorsi didattici suddivisi in  aree  e  classi. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree:Area medica, Area chirurgica e  Area  dei  servizi clinici. Per il conseguimento del titolo di specialista  nelle  tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi  di  area  medica,chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in  tre  anni; 240 CFU complessivi per le  scuole  articolate  in  quattro  anni  di corso; 300 CFU complessivi per  i  percorsi  formativi  delle  scuole articolate in cinque anni di corso. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:   a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;   b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati  almeno  155  CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le  scuole articolate in  quattro  anni  di  corso  e  270  CFU  per  le  scuole articolate in cinque anni di corso;   c) attività affini, integrative e  interdisciplinari  a  cui  sono assegnati 5 CFU;   d) attività finalizzate alla prova finale  a  cui  sono  assegnati 10-15 CFU;  e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.  Almeno il 70% del complesso delle attività formative é  riservato  allo  svolgimento  di attività formative professionalizzanti (pratiche  e  di  tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre  anni  di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro  anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole  articolate  in  cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di  scuola é indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. Le scuole di specializzazione hanno sede presso le università.   Le scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica  e  dei servizi clinici afferiscono alle facoltà/scuole  di  medicina  e  ai relativi dipartimenti universitari;  le  scuole  di  specializzazione della tipologia farmacia ospedaliera afferiscono, ove presenti,  alle facoltà/scuole di farmacia ed ai relativi dipartimenti universitari. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma  di  specializzazione,  che  deve  essere  obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle università ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto  ministeriale  n.  270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite. Le  università  assicurano  la  conclusione   dei   corsi   di specializzazione ed il rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi  già  iscritti al momento dell’adeguamento  del  regolamento  didattico  di  ateneo, garantendo la possibilità – ai sensi dell’art. 20, comma  3-ter  del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 – di opzione per  il  nuovo ordinamento  da  parte  degli  specializzandi  iscritti   agli   anni precedenti l’ultimo anno di corso.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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