Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Il provvedimento che entra in vigore il 28 agosto 2015 prevede tra l’altro l’istituzione del Polo Unico della medicina fiscale.
L’art. 17 dispone infatti la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti,previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d’impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. L’articolo 11 delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Nell’istituire il sistema della dirigenza pubblica, viene disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente nonché sovrintendere alla gestione dell’ente). Nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati è stato specificato che dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato è escluso il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché di talune autorità indipendenti. Al comma 1, lettera p), laddove sono definiti i principi fondamentali di delega per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, durante l’esame alla Camera dei Deputati è stata introdotta la specificazione che le disposizioni in oggetto si riferiscono anche agli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Inoltre è stata aggiunta la disposizione in base alla quale il sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali deve tenere conto non solo del raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche dell’equilibrio economico dell’azienda. È stato infine introdotto un nuovo criterio direttivo per l’adozione dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica nel settore sanitario, volto a definire le modalità per l’applicazione delle norme di cui alla presente lettera p) in particolare alle aziende ospedaliero-universitarie. E’ stata infine aggiunta, con la lettera q), la previsione di ipotesi di revoca dell’incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti
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