La Cassazione afferma che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato, costituisce, anche in termini di responsabilità risarcitoria, una prestazione altra e diversa rispetto a quella dell’intervento. Sono due diritti ben distinti e fondamentali quelli a cui si fa riferimento: cioè diritto all’espressa e consapevole adesione al trattamento ed il diverso diritto alla salute. L’obbligo del consenso informato, che il medico deve ottenere dal paziente quale legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole e libera autodeterminazione; mentre il trattamento richiesto al medico attiene alla tutela del diverso, quanto fondamentale, diritto alla salute.
Leggi la sentenza a cura di Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
Autore: Redazione FNOMCeO