Risoluzione in Commissione – Medici di continuità assistenziale

Risoluzione in Commissione – Medici di continuità assistenziale – L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005, è stilato ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni; l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, del gennaio 2005 – articolo 4, negoziazione regionale – comma 1, lettera c), prevede che le regioni e le organizzazioni sindacali si impegnano a definire: “l’organizzazione della presa in carico degli utenti da parte dei medici con il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione della continuità dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7”; la delibera della giunta regionale della Basilicata (delibera di giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017) per i medici della continuità assistenziale, avente ad oggetto “D.G.R. n. 331/2008. Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la medicina generale. Adempimenti”, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 35 – trattamento economico – comma 1 dell’accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con delibera di giunta regionale n. 331 del 2008, limitatamente ai seguenti compensi orari aggiuntivi previsti per i medici di continuità assistenziale: euro 4,00 quale indennità per i rischi derivanti dalla peculiarità del servizio svolto; euro 0,50 per usura della macchina qualora si utilizzi il proprio automezzo; euro 0,50 per l’assistenza resa alla popolazione in età pediatrica (0-14), con la conseguente sospensione delle relative indennità; la delibera n. 398 del 18 luglio 2017 della giunta regionale dell’Abruzzo avente ad oggetto “Sospensione dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 13 comma 1 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina generale ed il SSN – Capo II – La continuità assistenziale” ha proceduto a sospendere l’erogazione dell’indennità oraria di rischio di euro 4,00 in favore dei medici di continuità assistenziale, dando mandato ai direttori generali di avviare le procedure amministrative di recupero. Si  impegna il Governo:    a promuovere entro il 31 dicembre 2017 un’intesa tra Stato, regioni e provincie autonome riguardante la verifica dell’applicazione dell’Accordo nazionale dei medici, in particolare per quanto riguarda le attività dei medici di continuità assistenziale; a promuovere ed adottare, nell’ambito delle proprie competenze e in sinergia con le regioni, iniziative per evitare azioni di rivalsa nei confronti dei singoli medici che hanno percepito, per effetto dell’accordo integrativo regionale, compensi aggiuntivi legati ai rischi e alla tipologia dell’incarico; ad adottare iniziative per garantire lo svolgimento delle attività dei medici di continuità assistenziale, anche in presenza di condizioni particolarmente disagiate; ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per individuare ulteriori risorse finanziarie per il contratto integrativo della categoria; ad adottare le iniziative di competenza per verificare se siano assicurati gli standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilità ed alla continuità delle cure per i cittadini delle regioni Basilicata e Abruzzo; ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a garantire ai medici di continuità assistenziale le condizioni lavorative per l’effettivo svolgimento delle loro attività, tutelandoli dai rischi di eventuali aggressioni e mettendo in atto misure cautelative idonee a tale scopo

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.