Il disegno di legge 1167 (delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali), approvato già in prima lettura dalla Camera dei Deputati, presenta alcune norme di interesse per la professione medica.
L’art. 19, innanzitutto, che detta norme in materia di certificati di malattia. Ma la novità sostanziale di questi giorni è che nella seduta delle Commissioni riunite del Senato Affari Costituzionali e Lavoro del 1° aprile 2009, i relatori al provvedimento – il senatore Filippo Saltamartini e il senatore Maurizio Castro –
hanno presentato l’emendamento 16.100 che prevede norme in materia di collocamento a riposo per i dirigenti del ruolo sanitario.
Nella fattispecie viene stabilito che il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili di struttura complessa (Direttore) di cui all’art.15-terdecies, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 502/92 è stabilito al compimento del 70° anno di età, mentre per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale è stabilito al compimento del 68° anno di età.
Al link sottostante il testo completo del ddl 1167 e quello dell’emendamento presentato nei giorni scorsi.
Autore: Redazione FNOMCeO