CORTE DI CASSAZIONE – Medici e responsabilità per omissione: sussistenza del nesso di causalità. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione e evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica. Nella fattispecie sussiste la colpa professionale del medico ove il sanitario anziché contrastare il processo patologico in atto differisca l’intervento terapeutico che si prospetti come necessario ed urgente alla luce di un evidente quadro clinico (sentenza nr. 4941/09).
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