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Sentenza Tar Veneto n. 797/19 – Assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria anche gli iscritti al corso di formazione specifica di medicina generale

Il Tar ha rilevato che è legittima la limitazione dell’accesso ai soli medici iscritti ai corsi di formazione specifica di medicina generale istituiti presso ciascuna regione.  Le Regioni debbono assicurare che l’articolazione delle attività assistenziali demandate ai medici “in formazione” consenta ad essi la partecipazione alle attività didattiche – la cui frequenza è obbligatoria, continuativa e a tempo pieno – affinché il corsista, pur lavorando, si diplomi in ogni caso in tempo utile, tant’è che l’interessato decade dall’incarico convenzionale se non acquisisce comunque il diploma entro la conclusione del triennio di corso.

FATTO E DIRITTOSnami – Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – Sezione Regionale del Veneto propone ricorso contro Regione Veneto per l’annullamento del Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali n. 8 del 29 marzo 2019, pubblicato sul B.U.R.V. n. 33 del 5 aprile 2019 (doc. 1), nella parte in cui ha ammesso alla selezione per l’assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria anche gli iscritti al corso di formazione specifica di medicina generale, limitatamente ai medici iscritti ai corsi istituiti presso la Regione Veneto:  considerato che può prescindersi, attesa l’infondatezza del proposto gravame, dall’esame dell’eccezione di (limitata) inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale in capo al sindacato ricorrente (SNAMI – Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – Sezione Regionale del Veneto), proposta dalla Regione;

1.- che, invero, l’organizzazione del corso di formazione in medicina generale rientra, ai sensi del D.Lgs n. 368/1999, nella competenza della Regione (i bandi, le graduatorie degli ammessi e degli esclusi al concorso, le graduatorie post concorso, la programmazione del numero di posti disponibili, l’organizzazione della didattica, tutti gli aspetti amministrativi legati alla frequenza sino al colloquio finale e al rilascio del relativo diploma a fine triennio appartengono alla competenza della Regione) e che l’art. 9, II comma del DL n. 135/2018 demanda alle Regioni l’onere di garantire “in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale”;

che, dunque, le Regioni debbono assicurare che l’articolazione delle attività assistenziali demandate ai medici “in formazione” consenta ad essi la partecipazione alle attività didattiche – la cui frequenza è obbligatoria, continuativa e a tempo pieno – affinché il corsista, pur lavorando, si diplomi in ogni caso in tempo utile, tant’è che l’interessato decade dall’incarico convenzionale se non acquisisce comunque il diploma entro la conclusione del triennio di corso; che nella riunione della Commissione Salute del 20 marzo 2019 le Regioni hanno tra l’altro condiviso – nell’ambito delle loro attribuzioni e nell’ottica di individuare alcune regole per consentire l’applicazione dell’art. 9 in maniera uniforme sul territorio nazionale – l’assunto secondo cui “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione”;che l’adempimento dell’onere di assicurare frequenza e lavoro appare coerente con la limitazione – oggetto della presente controversia – della partecipazione al concorso ai soli medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale organizzati nella Regione di frequenza del corso stesso, quale appropriata condizione in grado di garantire la compatibilità tra incarico professionale assegnato (che comporta precisi vincoli sia in termini di orario giornaliero, sia in termini assistenziali) e partecipazione (obbligatoria) all’attività didattica prevista per il completamento del corso di formazione;che la contestata prescrizione non è discriminante rispetto ai medici già formati a seguito di corsi istituiti in Regioni diverse dal Veneto, in quanto costoro – diversamente dai medici “in formazione” (per i quali la Regione, come già rappresentato, devono garantire la frequenza al corso) – hanno completato la formazione e conseguito il diploma;2.- che la prescrizione limitativa di cui si controverte nemmeno viola i principi di imparzialità, buon andamento uguaglianza e ragionevolezza, in quanto – come correttamente osservato dalla Regione – “la norma…costituisce una eccezione agli stessi principi generali invocati da controparte, ammettendo in via eccezionale e temporanea (fino al 31.12.2021), la possibilità di impiego dei medici ancora in fase di formazione proprio per far fronte progressivamente alla particolare congiuntura venutasi a creare nel nostro paese; sicché la scelta di limitare l’accesso ai soli medici in formazione presso ciascuna regione risulta necessaria proprio al fine di ricondurre ai principi generali e di non discriminazione l’attuale situazione eccezionale”; che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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