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Servizio del soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera

Tar Lazio Servizio del soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera – Individuazione dei medici da impiegare Carenza di legittimazione e di interesse al ricorso da parte del sindacato ricorrente – Appare evidente come il Sindacato ricorrente non possa ritenersi legittimato ad impugnare un provvedimento che potrebbe avvantaggiare solo una parte dei propri iscritti, atteso che detto Sindacato annovera tra i propri iscritti anche medici liberi professionisti e, cioè, proprio quella categoria che parte ricorrente esclude possa essere utilizzata a bordo delle auto mediche. Sentenza n. 12363/15

FATTO: Il Sindacato dei Medici Italiani propone ricorso contro l’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – Ares 118 – della Regione Lazio per l’annullamento degli atti relativi alla gara per l’affidamento, per sei mesi, del servizio del soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera sul territorio della Regione Lazio, mediante l’impiego di autoambulanze ed auto mediche con impiego di medici da individuare da parte dell’impresa esecutrice. Il sindacato ricorrente deduce che gli atti della procedura non specificherebbero quali sono i medici che verranno impiegati, ovvero da quali elenchi e/o graduatorie verranno selezionati; è evidente che non verranno scelti fra quelli già dipendenti dall’Ares 118 poiché il riferimento all’applicazione del contratto della sanità privata AIOP esclude tale circostanza; non è previsto neanche un obbligo di individuazione di detti medici tra quelli convenzionati con il S.S.N. ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 502/1992. Si è costituita in giudizio l’Ares 118 deducendo preliminarmente la carenza di legittimazione e di interesse al ricorso da parte del sindacato ricorrente e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

DIRITTO: Osserva il Collegio come le eccezioni sollevate dall’ARES 118 in merito alla carenza di legittimazione del Sindacato dei Medici Italiani appaiano fondate. Sotto tale profilo, infatti, appare evidente come il Sindacato ricorrente non possa ritenersi legittimato ad impugnare un provvedimento che potrebbe avvantaggiare solo una parte dei propri iscritti, atteso che detto Sindacato annovera tra i propri iscritti anche medici liberi professionisti e, cioè, proprio quella categoria che parte ricorrente esclude possa essere utilizzata a bordo delle auto mediche. Deve ritenersi, in linea con la costante giurisprudenza, che il Sindacato sia privo di legittimazione ad agire per azioni nelle quali l’interesse dedotto in giudizio concerna soltanto una parte delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che il Sindacato si ponga in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 351).

Ciao

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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