Tar Lazio Sentenza n. 10991/16 – Silenzio- inadempimento sull’atto di diffida e messa in mora per l’adozione di un provvedimento regionale recante le norme gestionali dei corsi di formazione specifica in medicina – Per qualificare come silenzio impugnabile un comportamento omissivo della pubblica amministrazione occorre che l’inerzia attenga a una attività amministrativa in senso stretto e che esista una norma attributiva del potere che qualifichi anche la contrapposta posizione individuale del cittadino, di modo che a quest’ultimo possa riconoscersi ius agendi a tutela del proprio interesse.
FATTO E DIRITTO: Con ricorso notificato alla Regione Lazio – Commissario Ad Acta per la Sanità, Ministero della Salute, P. Di B, medico chirurgo specialista in medicina generale presso l’ASL Roma B, notificava alla Regione Lazio una diffida ad adottare apposito provvedimento regionale consequenziale all’art 15 del DM 7 marzo 2006 recante le modalità organizzative dei corsi di formazione specifica in medicina generale. L’interessato rappresenta che la Regione Lazio non ha provveduto a dare attuazione alla ridetta disciplina e soprattutto non avrebbe mai costituito il Collegio dei tutor del menzionato DM 7 marzo 2006 per l’ammissione dei discenti all’esame finale, sicché ha inoltrato apposita diffida sulla quale la Regione è tuttavia rimasta silente. Il ricorrente si duole del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sulla diffida ad adottare l’apposito atto regolatorio previsto dal D.M. 7 marzo 2006 che reca i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” ed il cui art. 15 stabilisce che “Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l’assetto organizzativo ed amministrativo, l’articolazione dei periodi di formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo:…” e seguono quindi gli argomenti che devono essere disciplinati dal provvedimento regionale o provinciale. La pretesa di parte ricorrente non trova conforto nella lettera della disposizione che non prevede termini temporali per l’adozione del provvedimento generale indicato al comma 2 sopra riportato. Per qualificare come silenzio impugnabile un comportamento omissivo della pubblica amministrazione, occorre che l’inerzia attenga a una attività amministrativa in senso stretto e che esista una norma attributiva del potere che qualifichi anche la contrapposta posizione individuale del cittadino, di modo che a quest’ultimo possa riconoscersi ius agendi a tutela del proprio interesse; il mancato esercizio da parte di un’amministrazione di una potestà normativa a carattere generale – come avviene nel caso in esame – di carattere e natura regolamentare, non è pertanto aggredibile con il rimedio previsto dal legislatore per l’impugnazione del silenzio inadempimento, poiché in simile evenienza l’interessato si trova al cospetto di una scelta discrezionale, e quindi non obbligatoria, rispetto alla quale i cittadini non possono vantare alcuna posizione differenziata. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge