Cassazione Civile Sentenza n. 18773/16 – Sinistri e lesioni – Valutazione imprescindibile del medico legale – Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
FATTO E DIRITTO: B.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, C.C. e la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS), da ascrivere a responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della C., assicurata presso la compagnia convenuta. Il giudice di secondo grado, sulla base del presupposto che le lesioni personali patite da essa B. nel sinistro per cui è causa non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento a quei giudizi, come il presente, che erano già in corso alla data della loro entrata in vigore.In ogni caso, le lesioni contusive "alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale" patite da essa attrice erano state accertate "visivamente come ritiene la legge" dal "sanitario di guardia al Pronto Soccorso" e ciò diversamente dalla "sospetta lesione ossea", non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale. Il motivo è fondato per quanto di ragione. L’art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce che "il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione". Il citato art. 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter (“In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente") sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti