Solo la prescrizione medica porta alla detraibilità

E’ giunta in questi giorni a chiarimento una piccola ma fastidiosa vicenda  suscitata da una lettera di un lettore del Corriere della Sera, che domandava: “Vorrei sapere se sono cambiate le regole per la detraibilità delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi In particolare: a quale livello di detrazione di imposta danno diritto? Inoltre: chi ha  un’assicurazione privata che copre almeno in parte le spese relative  alla salute, può ugualmente detrarre per intero le fatture di medici e dentisti? Infine: sono detraibili anche gli importi pagati per protesi acustiche e dentarie? E quale documentazione devo allegare in questi ultimi due casi?”. Domande piu che lecite e plausibili.

Nei primi giorni di maggio arrivava al quotidiano milanese la risposta dell’ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate, così pubblicata subito su corriere.it: “Le regole per la detraibilità non sono cambiate; le spese mediche sono ovviamente detraibili nella misura in cui siano state effettivamente sostenute dal contribuente (incluse anche quelle le spese per i familiari fiscalmente a carico). Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche) danno diritto ad una detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Nel calcolo delle spese mediche detraibili possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice, nel caso in cui i premi versati annualmente dal contribuente non siano deducibili o detraibili. Se invece, le spese sono state rimborsate per intero dalla compagnia e i premi versati sono deducibili o detraibili, le spese mediche non possono essere detratte poiché non possono essere considerate «rimaste a carico del contribuente». Se il rimborso è stato parziale, può essere portato in detrazione del 19% soltanto l’importo che rimane a carico del contribuente. Anche le spese per protesi dentarie e acustiche sono detraibili, i documenti da conservare sono, oltre alle fatture o ricevute di pagamento, anche la prescrizione del medico curante. Non è necessaria la prescrizione se si tratta di attività svolte, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti con il paziente”. Quest’ultima frase ha lasciato molti esperti di fiscalità, ma anche la Cao e gli odontoiatri italiani decisamente perplessi per l’insolito il “ruolo” attribuito dall’Agenzia alla divura degli odontotecnici.

Nei giorni scorsi la Cao, l’Ufficio Legale della FNOMCeO e l’Ufficio Stampa della Federazione hanno dipanato la matassa che, aggrovigliandosi, sembrava creare più di una confusione nei cittadini e negli odontoiatri. In una nota (pubblicata nei giorni scorsi), la Cao ha infatti tenuto a precisare all’Ufficio entrate che sulla base del R.D. 1334/1928 è vietato agli odontotecnici intrattenere rapporti con il paziente e che le eventuali detraibilità delle spese per protesi dentarie, non potranno mai prescindere dalla prescrizione del medico curante. Contemporaneamente l’Ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate – interpellato dall’Ufficio stampa della FNOMCeO – ha chiarito che alla base della interpretazione “incriminata” ci sta una eccessiva “sintesi giornalistica”, che ha portato il Corriere in formato web a offrire un’informazione non precisa.

Vicenda chiarita, dunque: non esiste attivita diretta dell’odontotecnico, la prescrizione è solo del medico curante e come tale puo essere detratta. Nei prossimi giorni l’Agenzia delle entrate invierà al Corriere una sua puntuale rettifica, precisando i termini reali della vicenda. Il Portale pubblicherà per precisione di informazione anche quella rettifica. Sperando che nei prossimi tempi non si verifichino più queste piccole carenze informative che provocano disagio alle persone, ai pazienti e ai professionisti.

Autore: Redazione FNOMCeO

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