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Stabilizzazione del personale dirigenziale del SSN e dei medici fiscali ASL

Consiglio di Stato  – Sulla stabilizzazione del personale dirigenziale del SSN e dei medici fiscali ASL – Il Consiglio di Stato ha sancito che il beneficio delle procedure di stabilizzazione è esteso  anche ai medici “precari” in rapporto di lavoro “parasubordinato” ossia “coordinato e continuativo”. Il Collegio ritiene che in questa categoria possano rientrare anche i medici il cui contratto preveda lo svolgimento per conto dell’A.S.L. dell’attività di “medico fiscale”. Sentenza n. 4893/15

FATTO: L’oggetto del contenzioso trae origine dalla legge regionale pugliese, n. 40/2007, articolo 3, comma 40, il quale disponeva originariamente quanto segue: “Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio alla data [31.12.2007] di entrata in vigore della presente legge”. La sopravvenuta la legge regionale n. 1/2008 ha modificato la disposizione sopra trascritta,eliminandone la parola “assunto”. L’appellato,  A. T, medico fiscale ha chiesto di partecipare alle procedure di stabilizzazione presso l’A.S.L. di Bari, ma ne è stato escluso con la motivazione che il beneficio riguardava solamente il personale “precario” in rapporto di lavoro subordinato; mentre l’interessato aveva un rapporto convenzionale libero-professionale. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. di Bari. Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 2418/2009.

DIRITTO: Il Consiglio di Stato ha sancito che il beneficio delle procedure di stabilizzazione è esteso  anche ai medici “precari” in rapporto di lavoro “parasubordinato” ossia “coordinato e continuativo”. E’ parere del Collegio che in questa categoria rientrino anche i medici il cui contratto prevede lo svolgimento per conto dell’A.S.L. dell’attività di “medico fiscale” con un impegno orario pari, originariamente, a 24 ore alla settimana, poi elevato a 30 ore alla settimana; e che la retribuzione sia commisurata alle ore di servizio. L’appellante A.S.L riteneva invece che tale attività rientrasse  in una attività libero-professionale convenzionata ossia di “ lavoro autonomo”. Il Collegio ha rilevato che verificando le caratteristiche del contratto stipulato fra l’A.S.L. e l’interessato si possa affermare la sostanziale inesistenza di margini significativi di autonomia nell’organizzazione e nella gestione del proprio lavoro, ove si consideri che il servizio consisteva nell’effettuare le visite fiscali ai soggetti che venivano di volta in volta indicati. “Per comune opinione sono proprio questi gli elementi utili a distinguere il lavoro parasubordinato dal lavoro autonomo”. In conclusione, l’appello dell’A.S.L. è stato  essere respinto e la sentenza del T.A.R. deve essere confermata

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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