Sulla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – La Corte ha rilevato che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale; l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione.
FATTO E DIRITTO: S.G. propone ricorso contro l’OMCeO di Milano e il Ministero della Salute avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 12 del 19 ottobre 2011. Nella seduta del 26 ottobre 2009, il Consiglio dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di (OMISSIS) ha deliberato di non accogliere la richiesta del Dott. S.G., cittadino siriano nato ad Aleppo nel 1962, di iscrizione all’albo degli odontoiatri custodito presso l’Ordine. L’Ordine provinciale ha rilevato che il diploma di "Chirurgien Dentiste" conseguito dal Dott. S. presso l’Università Libanese Facoltà di scienze mediche in data 2 luglio 1988, riconosciuto successivamente (in data 28 luglio 1993) dal Ministero della sanità siriano, non è titolo idoneo, mancando tra i titoli prodotti il decreto ministeriale di riconoscimento del diploma di laurea rilasciato dal Ministero della salute italiano. Il Consiglio dell’Ordine ha osservato inoltre che lo Scambio di note tra Italia e Repubblica Araba Unita per regolare l’esercizio della professione medica in Italia e in Siria non può essere esteso ai titoli conseguiti in un Paese terzo e successivamente dichiarati equipollenti in Siria, in quanto il riconoscimento automatico del titolo esercita i suoi effetti esclusivamente tra le parti contraenti. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata in data 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso del Dott. S.. La Commissione ha ribadito che lo Scambio di note del 1958 è applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini siriani in possesso di un titolo conseguito in Siria, non contenendo detto accordo nessuna clausola che consenta di estenderne gli effetti anche ai titoli conseguiti in Paesi terzi e successivamente riconosciuti in Siria. La Corte ha rilevato che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale; l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione