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Sulle certificazioni di idoneità alla pratica dello sport agonistico – Inclusione nei LEA

Consiglio di Stato Sent. n. 267/17 – Sulle certificazioni di idoneità alla pratica dello sport agonistico – Inclusione nei LEA –  La definizione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (e delle prestazioni sanitarie che vanno erogate su tutto il territorio nazionale), con apposito d.P.C.M., è finalizzata, dunque, non solo ad offrire, in positivo, un catalogo delle prestazioni che lo Stato è tenuto a garantire per assicurare l’effettività del diritto alla salute, ma va considerata anche come il limite che le singole Regioni non possono superare senza creare uno squilibrio delle proprie risorse finanziarie. Le Regioni non sottoposte al piano di rientro per il dissesto finanziario causato dalla spesa sanitaria  ben possono consentire l’erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al "catalogo" dei L.E.A., assumendosene l’onere economico, laddove ciò sia finalizzato a garantire il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute.

FATTO E DIRITTO: Il Centro di Medicina dello Sport propone ricorso contro l’Azienda Sanitaria Locale Taranto per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, n. 00873/2015, resa tra le parti, concernente sospensione pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2014 – recupero somme corrisposte. L’art. 29 della l.r. Puglia 26/2006, ha disposto, al comma 1, che “a parziale modifica” dell’art. 18, comma 1, della l.r. 20/2002, “le certificazioni di idoneità dei soggetti maggiorenni alla pratica sportiva agonistica – compresi gli accertamenti richiesti per il loro rilascio – sono parzialmente incluse nei LEA in quanto si applicano le seguenti tariffe forfettarie …” – vale a dire, 36 euro per gli sport rientranti nella Tabella A del d.m. 18 febbraio 1982 (che richiedono visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità), e 50 euro per gli sport rientranti nella Tabella B (che richiedono anche elettrocardiogramma dopo sforzo e spirometria); al comma 2, che “I costi degli esami specialistici integrativi, previsti per alcuni sport dal d.m. 18 febbraio 1982 e degli eventuali ulteriori esami richiesti dal medico visitatore su motivato sospetto clinico, sono a carico dell’utenza e le relative tariffe sono stabilite dal nomenclatore tariffario”; al comma 3, che “è confermata l’esenzione per i minori di anni diciotto di cui al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 20/2002”. L’orientamento che la ASL di Taranto, dopo aver per anni corrisposto le somme fatturate dal Centro, ha assunto mediante le note prot. 0068634 in data 17 giugno 2014 e prot. 0090937 in data 12 agosto 2014, è nel senso di dover pagare soltanto le somme previste dall’art. 29, comma 1, per i minorenni esenti, e nessuna integrazione per i maggiorenni, in quanto già essi pagano alla struttura erogante quella che la ASL considera l’intera tariffa stabilita dalla legge. La ASL, conseguentemente, ha sospeso il pagamento delle prestazioni erogate dal Centro ed ha disposto il recupero delle somme già corrisposte per le pregresse annualità, mediante compensazione con quelle dovute per il 2014. Il Centro ha adito il TAR Puglia il diritto alle prestazioni sanitarie si configura come "finanziariamente condizionato", giacché "l’esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (Corte cost., n. 248/2011). In quest’ottica, la definizione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (e delle prestazioni sanitarie che vanno erogate su tutto il territorio nazionale), con apposito d.P.C.M., è finalizzata, dunque, non solo ad offrire, in positivo, un catalogo delle prestazioni che lo Stato è tenuto a garantire per assicurare l’effettività del diritto alla salute, ma va considerata anche come il limite che le singole Regioni non possono superare senza creare uno squilibrio delle proprie risorse finanziarie. Le Regioni non sottoposte al piano di rientro per il dissesto finanziario causato dalla spesa sanitaria (v., per queste, Corte cost., n. 104/2013) ben possono consentire l’erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al "catalogo" dei L.E.A., assumendosene l’onere economico, laddove ciò sia finalizzato a garantire il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute (cfr. Cons. Stato, III, n. 3297/2016). Si tratta di stabilire se l’art. 29, comma 2, cit., si applichi soltanto agli utenti maggiorenni o anche a quelli minorenni. Vale a dire, se i costi degli esami specialistici integrativi o ulteriori che risultino necessari in aggiunta a quelli necessari previsti dal d.m. 18 febbraio 1982, siano a carico degli interessati anche per gli utenti minorenni, oppure per essi siano ricompresi nell’esenzione disposta dal successivo comma 3. Il Collegio ritiene che la collocazione della norma sull’esenzione a chiusura dell’articolo, la circostanza che l’esenzione disposta dalla norma previgente non prevedeva distinguo o eccezioni, unitamente alla natura del tutto omogenea delle prestazioni in questione (si tratta di esami finalizzati a verificare l’idoneità sportiva, che si differenziano soltanto per l’eccezionalità rispetto alle esigenze standard, dovuta al tipo di sport praticato o alle condizioni di salute dello sportivo) rispetto a quelle pacificamente oggetto di esenzione, induca a considerare il comma 3 come comportante per i minorenni (la conferma di) un regime di esenzione totale dai costi per le certificazioni di idoneità alla pratica dello sport agonistico, compresi quindi quelli degli esami integrativo o ulteriore, da remunerare secondo il tariffario regionale .In conclusione, l’appello è fondato e deve pertanto essere accolto, con annullamento degli atti impugnati ed accertamento del diritto dell’appellante a percepire (o a trattenere) i corrispettivi derivanti dall’applicazione dei criteri suindicati. La ASL di Taranto è conseguentemente tenuta al pagamento delle relative somme, mentre risulta illegittima, in quanto ingiustificata, la compensazione che ha posto in essere a partire dal 2014).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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