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Sullo svolgimento dell’attività di medico competente dei sanitari del corpo della Polizia di Stato

Consiglio di Stato – Sullo svolgimento dell’attività di medico competente dei sanitari del corpo della Polizia di Stato – Il Consiglio di Stato ha rilevato che è legittima l’attribuzione della qualifica di “medico competente” affidata a medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs.n. 277/1991 e dal D.lgs.n. 626/1994. Infatti l’esperienza quadriennale nel campo della medicina del lavoro viene ritenuta titolo sufficiente, tenuto conto della formazione professionale e dell’ordinaria attività dei sanitari, dal Decreto Ministeriale sopra indicato che richiama espressamente la normativa di settore-D.lgs.n. 626//94, la quale all’art.2 prevede, tra i vari titoli, anche l’autorizzazione di cui all’art. 55 del D.lgs.n. 277/1991 che si riferisce ai laureati in medicina e chirurgia che hanno svolto per almeno quattro anni l’attività di medico del lavoro, così riconoscendo nella sostanza, una qualifica professionale ai medici in possesso di esperienza quadriennale nel settore del lavoro. Sentenza n. 5269/15

FATTO E DIRITTO: I ricorrenti, tutti appartenenti ai ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti dei sanitari della Polizia di Stato, propongono appello avverso e per la riforma della sentenza del Tar Lazio-Roma n.7278/2008, con la quale è stato rigettato il ricorso prodotto per l’annullamento di provvedimenti di data e numero sconosciuti con cui si ordinava ai medesimi di svolgere attività di medico competente e di medico legale, previste dall’art.44 del D.lgs.n.334 /2000. Il Consiglio di Stato ha rilevato che è legittima l’attribuzione della qualifica di “ medico competente” affidata a medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs.n. 277/1991 e dal D.lgs.n. 626/1994. Infatti l’esperienza quadriennale nel campo della medicina del lavoro viene ritenuta titolo sufficiente, tenuto conto della formazione professionale e dell’ordinaria attività dei sanitari, dal Decreto Ministeriale sopra indicato che richiama espressamente la normativa di settore-D.lgs.n. 626//94, la quale all’art.2 prevede, tra i vari titoli, anche l’autorizzazione di cui all’art. 55 del D.lgs.n. 277/1991che si riferisce ai laureati in medicina e chirurgia che hanno svolto per almeno quattro anni l’attività di medico del lavoro, così riconoscendo nella sostanza, una qualifica professionale ai medici in possesso di esperienza quadriennale nel settore del lavoro. Se il criterio adottato è valido e riconosciuto in tutto il mondo del lavoro per effetto della disciplina sopra richiamata, non si comprende il motivo per il quale il requisito dell’esperienza, come individuato dalla legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e dal citato art. 44 D.lgs. n. 334/2000, non dovrebbe valere per i sanitari della Polizia di Stato. Sullo stesso piano logico argomentativo deve porsi l’attribuzione delle funzioni di medico-legale, strettamente connesse a quelle derivanti dall’applicazione della normativa riguardante la medicina preventiva del lavoro, funzioni, peraltro, come sottolinea la contestata disposizione- art. 44 D.lgs. n.334/94- già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dirigenti tecnici medico-legali. L’art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 prevede infatti che i sanitari della Polizia della Polizia di Stato, fermo quanto disposto dall’art. 6, lett. z), della legge n. 833/78 svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito delle strutture dipendenti dal Ministro dell’Interno,  e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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