Sullo svolgimento delle attività di medicina fiscale presso l’Inps – Nell’interrogazione si rileva che l’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, prevede la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, cosiddetto polo unico di medicina fiscale, con attribuzione all’INPS della relativa competenza e delle risorse oggi impiegate dalle pubbliche amministrazioni, con la previsione del prioritario ricorso alle liste ad esaurimento, di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147; l’Inps, con la deliberazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto soltanto il 6 aprile 2016, avente ad oggetto “selezione pubblica di 900 medici prioritariamente specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche di interesse istituzionale cui conferire incarichi a tempo determinato finalizzati ad assicurare l’espletamento degli adempimenti medico legali nelle Sedi Inps” ha stabilito (pagina 4, punti 3 e 4): “considerato che nell’arco temporale della graduatoria dalla quale attingere il contingente dei 900 medici potrebbero intervenire ulteriori esigenze istituzionali, derivanti da sopravvenute prescrizioni normative legate al costituendo Polo Unico di medicina fiscale e rilevata pertanto, nella prospettata ipotesi, l’esigenza di attingere nella medesima graduatoria il personale medico necessario per l’espletamento delle relative attività…”.
Si chiede quali iniziative abbia intrapreso o intenda prendere il Governo affinché sia urgentemente modificata la determinazione presidenziale dell’Inps n. 147 del 12 novembre 2015, palesemente in contrasto, ad avviso degli interroganti, con i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge delega n. 124 del 2015 e quali iniziative stia assumendo il Governo affinché vengano pienamente recepiti, nell’emanando decreto legislativo attuativo della legge delega e nella successiva normativa di dettaglio, i princìpi e criteri direttivi individuati dalla delega conferita al Governo, i quali prevedono il prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 340, della legge n. 147 del 2013 per lo svolgimento delle attività di medicina fiscale presso l’Inps.