Tar Lazio – Svolgimento delle funzioni di medico competente – Il Collegio ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 nella parte in cui prevede che solo i medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/08, ai fini dello svolgimento di tale attività e per essere inclusi nell’elenco dei “Medici competenti”, devono seguire un percorso formativo universitario (Master abilitante per le funzioni di medico competente) Sentenza 10661/15
FATTO: Viene presentato un ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute per chiedere l’annullamento dei provvedimenti del M.I.U.R. prot. n. 3518 dell’11 novembre 2008 e del D.I. M.I.U.R. – Salute del 15.11.2010 di definizione dei nuovi percorsi formativi universitari per gli specialisti in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale. I ricorrenti rappresentano di essere medici specializzati di igiene e medicina preventiva o di medicina legale e di avere conseguito la specializzazione a conclusione del quadriennio formativo specialistico secondo il “vecchio” ordinamento universitario di cui al D.lgs. 08.08.1981 n. 257 e al D.lgs. 17.08.1999 n. 368 e s.m.i. In forza della previgente normativa universitaria di cui ai decreti legislativi sopra richiamati, il conseguimento del diploma per le specializzazioni mediche sopra indicate consentiva, alla conclusione del periodo quadriennale formativo, anche lo svolgimento delle funzioni professionali di “medico competente”. Mentre i ricorrenti avevano già svolto parte della specializzazione o l’avevano terminata, con il D.Lgs. n. 81/2008, sono state emanate nuove norme concernenti la figura del “medico competente”. L’art. 38 del D.Lgs.81/08 prescrive che per lo svolgimento dell’attività di “medico competente”, i medici specializzati in igiene e medicina preventiva, come pure quelli in medicina legale, siano soggetti alla condizione della “frequentazione di apposti percorsi formativi universitari da definirsi con apposito decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero della Salute”, salvo che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 non avessero svolto già attività di “medico competente” o l’avessero svolta per almeno un anno nel triennio antecedente. I ricorrenti hanno chiesto l’iscrizione con riserva all’elenco dei medici competenti, previsto dall’art. 38, 4 comma, del D.Lgs. n. 31/08, fino all’attivazione degli appositi percorsi formativi universitari da definirsi di cui al comma 2 art. 38 D.Lgs. n. 81/2008 e hanno sollevato l’Illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2 del d.lgs. 81/2008. I ricorrenti si dolgono per 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss. L. 241/1990, per eccesso di potere per disparità di trattamento e irragionevolezza, nonché per 2) Eccesso di potere per difetto di presupposto, Illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2 del d.lgs. 81/2008 (sotto il profilo della violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega e dell’art. 3 per manifesta irragionevolezza), nella parte in cui prevede che per i medici specializzati in Igiene e Medicina Preventiva secondo il “vecchio” ordinamento didattico delle scuole di specializzazione (salvo che per quelli che svolgono attività di medico competente al momento dell’entrata in vigore del decreto o di quelli che le abbiano svolte per almeno un anno nell’arco dell’ultimo triennio), ai fini dello svolgimento delle funzioni di “medico competente” è necessaria la partecipazione ai corsi formativi in questione.
DIRITTO: Il Collegio ritiene di dovere esaminare preliminarmente l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nella parte in cui prevede che solo i medici specializzati in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale debbano necessariamente partecipare ai corsi di formazione universitari per essere inclusi nell’elenco dei “Medici competenti”. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata sotto i vari profili in cui è proposta. Sotto il profilo della violazione degli art. 4 e 41 Cost. la questione è manifestamente infondata posto che l’art. 4 della Costituzione non risulta violato per la mera circostanza che sia previsto un percorso di studi e di preparazione più adeguato per coloro che intendono intraprendere una professione per la quale serve una specifica preparazione, quale quella di “medico competente”, più affine alla medicina del lavoro che ad altre specializzazioni. Il Collegio chiarisce che la disparità di trattamento tale da configurare la violazione per irragionevolezza dell’art. 3 della Costituzione si verifica quando vi è una situazione identica, elemento che non ricorre nel caso di specie, in cui ricorrenti hanno frequentato il diverso corso e una diversa tipologia di studi per conseguire la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina e igiene preventiva, per cui tale circostanza diversifica la situazione di base e conseguentemente giustifica la diversità di trattamento. Nel merito, sotto gli altri profili dedotti, il ricorso è infondato.