Consiglio di Stato Sentenza n. 1758/17 – Svolgimento delle superiori mansioni primariali – Sullo svolgimento delle funzioni superiori e nello specifico di quelle primariali occorre richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali, in forza dei quali il riconoscimento di tali mansioni può prescindere, finanche, dall’adozione di un atto organizzativo dell’Amministrazione. Non è, infatti, concepibile che la struttura sanitaria soffra di situazioni di “vacatio” quanto alla figura primariale e resti priva di un organo di vertice, posizione cui sono connesse complesse e delicate competenze e responsabilità, non fungibili con altre figure professionali e relative ad attività da garantire inderogabilmente, in quanto costituenti un servizio obbligatorio ed essenziale per la collettività. Naturalmente occorre la dimostrazione dell’effettivo espletamento delle funzioni corrispondenti al posto vacante.
FATTO E DIRITTO: E’ impugnata dall’Azienda Sanitaria locale di B., la sentenza del Tar Campania sez V^ n.7743/2009, con la quale era parzialmente accolta la domanda della dott.ssa. Loredana V., dirigente medico di I° livello, volta al riconoscimento delle differenze retributive e relativo trattamento economico accessorio, connesse allo svolgimento di funzioni superiori, nella specie, appartenenti alla dirigenza di II ° livello- “Divisione Sanitaria di Salute Mentale”. Nel pubblico impiego sanitario, il riconoscimento delle mansioni superiori concerne anche il personale non apicale e quindi tutto il personale sanitario, indipendentemente dalle funzioni ricoperte, ai sensi dell’art. 29 DPR n. 761/1979, e poi la corrispondenza delle mansioni di responsabile di una unità operativa di salute mentale(U.O.S.M.) alla qualifica di primario (dirigente medico di II livello) è stata affermata, nel caso in esame, dalla stessa Amministrazione sanitaria – Delib. Dir. Gen. n. 1767/1996 e Delib ASL BN 1 n. 620/1993 Telese n. 246/1993 – nella quale ultima si dispone il conferimento delle mansioni superiori di Primario di Psichiatria e di responsabile dell’U.O.S.M. di S. Bartolomeo in Galdo , risultando vacante tale posizione apicale. Sullo svolgimento delle funzioni superiori e nello specifico di quelle primariali, occorre richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche di questa Sezione (n. 6803/2011, 697, 1591 e 1826/2012) dai cui il Collegio non intende discostarsi, in forza dei quali, il riconoscimento di tali mansioni, può prescindere, finanche, dall’adozione di un atto organizzativo dell’Amministrazione. Non è, infatti, concepibile che la struttura sanitaria soffra di situazioni di “vacatio” quanto alla figura primariale e resti priva di un organo di vertice, posizione cui sono connesse complesse e delicate competenze e responsabilità, non fungibili con altre figure professionali e relative ad attività da garantire inderogabilmente, in quanto costituenti un servizio obbligatorio ed essenziale per la collettività. Naturalmente occorre la dimostrazione dell’effettivo espletamento delle funzioni corrispondenti al posto vacante. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso dell’Azienda Sanitaria locale di B.).