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Svolgimento dell’incarico di medico dell’emergenza territoriale in violazione del dovere di esclusività

Corte dei Conti Emilia Romagna Sent. n. 44/17 – Svolgimento dell’incarico di medico dell’emergenza territoriale in violazione del dovere di esclusività – La spesa pubblica per un incarico gravato da incompatibilità costituisce danno per l’erario, trattandosi di spesa de jure priva di giustificazione. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario nazionale.  

FATTO E DIRITTO: Con atto di citazione del 10 ottobre 2014, regolarmente notificato, la Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio il Dott. Gabriele R., in quanto dipendente del Comune di Bologna e contestualmente titolare di un incarico annuale, rinnovato senza soluzione di continuità a partire dal 12 novembre 2009, quale medico addetto all’emergenza territoriale presso l’azienda U.S.L. di Piacenza,  per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Piacenza della somma di euro 323.824,23, nonché al pagamento, in favore del comune di Bologna, della somma di euro 25.906,38, oltre rivalutazione monetaria interessi. Il danno erariale è stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale, nella somma di euro 323.894,23, corrispondente alle somme erogate al R. dalla Azienda U.S.L. di Piacenza, relativamente al periodo 12 novembre 2009-6 giugno 2013, per lo, in violazione del dovere di esclusività, nonché nella ulteriore somma di euro 25.906,38, corrispondente alle somme erogate al R. dal Comune di Bologna per le giornate di assenza retribuite dall’ente locale  e illecitamente fruite dal convenuto, al fine di svolgere l’incarico convenzionale presso le strutture ospedaliere dell’Azienda U.S.L. di Piacenza. L’attività svolta dal R., quale medico dell’emergenza territoriale, configura un vero e proprio rapporto di lavoro pubblico, ancorché a tempo determinato, di natura convenzionale e a contenuto medico-professionale. Lo status di dipendente pubblico, ancorché a tempo parziale, impediva all’interessato di instaurare un valido rapporto convenzionale con I’AUSL di Piacenza.La disciplina di questo rapporto, conformemente a quanto previsto dalla norma generale in materia (art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412), prevede che con il Servizio sanitario nazionale possa intercorrere un unico rapporto di lavoro e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario nazionale (si veda l’art. 48, comma 3, n. 4, della legge n. 833/1978, nonché all’art. 17 dell’accordo collettivo nazionale del 23.3.2005). Tale principio di unicità del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale è ribadito anche per i medici con rapporto convenzionale. Il R., per mezzo di una condotta fraudolenta protratta nel tempo, ha indotto in errore l’Azienda USL, procurandosi un ingiusto profitto. Il R. ha utilizzato in maniera distorta e abusiva gli istituti in argomento, non  secondo le finalità loro proprie (per gli istituti fruiti ai sensi della legge n. 104 cit. e del decreto legislativo n. 151, la finalità è quella di assicurare al familiare bisognoso la continuità nell’assistenza da parte del lavoratore, esonerando quest’ultimo dagli obblighi di prestazione lavorativa, ma senza interruzione del sinallagma da parte del datore di lavoro e, dunque, con il privilegio, per il lavoratore che ne usufruisce, di conservare il diritto alla retribuzione nel periodo di assenza), quanto piuttosto per il proprio tornaconto personale, ossia per adempiere agli obblighi lavorativi di cui all’ulteriore (ma incompatibile) incarico presso l’AUSL di Piacenza. La spesa pubblica per un incarico gravato da incompatibilità costituisce danno per l’erario, trattandosi di spesa de jure priva di giustificazione.   In conclusione il sig. R. Gabriele deve essere condannato a pagare:-in favore dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza la somma di euro 323.894,23; -in favore del Comune di Bologna la somma di euro 25.906,38oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 866,55 (ottocentosessantasei/55).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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