Cassazione Civile – Taglio cesareo – Se il Primario ritarda, l’intervento urgente deve essere eseguito dall’Aiuto Primario. La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di assenza del Primario o impedimento di quest’ultimo ogni decisione deve essere adottata dall’Aiuto. Ne consegue che, informato il Primario, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto invero far predisporre la sala chirurgica e far preparare la paziente, e atteso il ritardo maturato dal predetto nonché stante l’urgenza avrebbe dovuto procedere senza indugio ad operare, assumendosene tutte le responsabilità; infatti l’Aiuto Primario, anche in ragione dell’obbligo di garanzia verso il paziente su di lui gravante, non può restare invero inerte nell’attesa sino al momento in cui il Primario sia in concreto in grado di sovrintendere la situazione. (Sentenza 7682/15)
FATTO: Con sentenza del 7/5/2007 la Corte d’Appello di Roma ha respinto i gravami interposti, in via principale, dalla sig. W.P. S. e dalla sig. B.M.G. (quale erede del sig. B.A.) nonché, in via incidentale, dalla Ausl di Viterbo e dalla società Zurigo Assicurazioni S.A. in relazione alla pronunzia n. 430 del 2003 del Tribunale di Civitavecchia, di accoglimento della domanda nei confronti dei predetti e del defunto sig. B.A. originariamente proposta dai sigg. Be.Do. e S.L. M., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del gravissimi ed irreversibili danni fisici da quest’ultima patiti a causa del ritardo con cui i suindicati medici B. e W., rispettivamente Primario ed Aiuto Primario della Divisione ostetrico-ginecologica dell’Ospedale di Tarquinia, l’avevano fatta nascere con taglio cesareo presso tale nosocomio.
DIRITTO: Va ribadito che in caso di assenza del Primario o impedimento di quest’ultimo ogni decisione deve essere adottata dall’Aiuto. E ciò anche allorquando (ma non risulta essere questo il caso) il Primario, doverosamente avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi all’Aiuto spetta infatti di procedere secondo quanto occorra, anche ed eventualmente, per rendere operativo ed efficace l’intervento del Primario. professionista, ed in particolare allo specialista, Cass., 20/10/2014, n. 22222). Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata ( art. 1176, 2° co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr.Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l’impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativa della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonchè del relativo grado di responsabilità (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143).Nell’adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione) il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l’insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale). Orbene, avendo l’obbligo di attivarsi secondo le regole dell’arte medica avuto riguardo allo standard professionale dello specialista, l’Aiuto Primario, anche in ragione dell’obbligo di garanzia verso il paziente su di lui gravante, non può restare invero inerte nell’attesa sino al momento in cui il Primario sia in concreto in grado di sovrintendere la situazione. A tale stregua, ove come nella specie l’arrivo del Primario ritardi, l’Aiuto deve senz’altro procedere oltre, e non già rinviare l’intervento urgente in attesa del medesimo, il quale può risultare attardato da una qualsivoglia evenienza (es., dal traffico intenso, da un infortunio, ecc.) che gli impedisca di giungere con la necessaria tempestività presso la struttura sanitaria. Ne consegue che, informato il Primario, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto invero far predisporre la sala chirurgica e far preparare la paziente, e atteso il ritardo maturato dal predetto nonché stante l’urgenza avrebbe dovuto procedere senza indugio ad operare, assumendosene tutte le responsabilità, il dovere del medico di salvare la vita del paziente facendo premio su ogni altra considerazione (cfr. Cass. pen., sez. 4, 7/6/2000, n. 7483). Né pregio alcuno può al riguardo riconoscersi all’assunto della ricorrente secondo cui l’intervento chirurgico di taglio cesareo deve essere eseguito da due chirurghi, anche in assenza di prevedibili complicanze, in quanto "necessariamente da realizzare a quattro mani", risultando esso in realtà smentito (anche) dai CTU, giacché in caso di urgenza l’intervento de quo può essere eseguito anche da un solo medico, coadiuvato da uno strumentista.