TAR Calabria Catanzaro Sent. N. 509/2020 – Pediatra libera scelta

Il Tar di Catanzaro ha affermato che “La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell’avente diritto.” ciò significa che la scelta di un pediatra operante in un distretto diverso da quello dell’assistito si configura quale scelta in deroga agli ambiti territoriali per cui è obbligatorio il parere del CAP (Comitato aziendale permanente).

 

FATTO E DIRITTO. Il dottor L. R., Dottore in Medicina e Chirurgia, Specialista in Pediatria, con incarico di pediatra di libera scelta, cod. reg. 4862/2, iscrizione albo n. 3443, svolge la propria attività professionale in regime di convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di C., con studio medico in V. ed appartiene, altresì, alla Pediatria di Gruppo con studio in C., in via G. A. n. ..; -con istanze, rispettivamente, del 29 gennaio 2019 e del 14 marzo 2019, il dottor R. ha formalmente chiesto all’ASP di C. di conoscere lo stato dei procedimenti relativi a specifiche istanze di iscrizione nei propri elenchi di assistenza primaria, di bambini residenti nel comune di C., senza ricevere alcun riscontro; -stante il perdurante silenzio dell’Amministrazione sanitaria, con successiva nota acquisita agli atti dell’amministrazione in data 15 maggio 2019, prot. n. 56784, il Dottor R. ha formalmente sollecitato la conclusione dei predetti procedimenti amministrativi; -l’ASP di C., PST di S. ha, quindi, adottato il provvedimento con il quale ha comunicato che “con nota n. 22573 del 21 febbraio 2019 è stato espresso parere negativo per V. S. ed E. dal CAP aziendale. Per quanto riguarda le altre pratiche in itinere si aspetta l’esito della stessa CAP”;

-il dottor R. assume di avere poi cercato di acquisire copia del parere presupposto emanato dalla CAP, ma senza esito; Considerato che: -il R. ha proposto ricorso al Tar al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di C., Presidio Sanitario Territoriale di S. del 17 maggio 2019, oltre ad una pronuncia accertativa del diritto, quale medico convenzionato per la pediatria di libera scelta dell’Azienda Sanitaria Provinciale resistente, di ottenere l’iscrizione dei bambini V. S. ed E. nelle liste dei propri pazienti, e comunque di ricevere la scelta da parte di assistiti residenti in tutti i Comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’Azienda medesima; -a sostegno del ricorso è stato articolato il seguente unico gruppo di censure: Eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità- Omessa istruttoria e difetto di motivazione- Violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 48 della legge 833/1978, dell’articolo 25 della legge 833/78, nonché dell’art. 8, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 502/1992, dell’A.C.N. Pediatria di Libera Scelta e degli articoli 3 e 32 della Costituzione;

-l’Azienda Sanitaria Provinciale di C. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato; -la controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020; Considerato ancora che:-il R. lamenta la violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 in quanto, a suo dire, nel caso di specie, il provvedimento di diniego emanato dall’ASP di C., PST di S. non permette di conoscere, nemmeno in via indiretta, il presupposto di fatto che lo avrebbe originato, cioè l’illegittima ed erronea configurazione della scelta del medico pediatra quale scelta in deroga agli ambiti territoriali; -l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione sanitaria si desumerebbe dal fatto che il provvedimento impugnato si fonda su un parere del CAP per la pediatria di libera scelta, il che fa desumere che l’ASP di C. abbia erroneamente ritenuto che l’istanza di iscrizione negli elenchi del dottor R. (con studio medico pediatrico in V.), di pazienti pediatrici residenti nel comune di C., abbia determinato una scelta del medico di assistenza primaria in deroga agli ambiti territoriali; -il R. richiama in proposito l’art. 23, comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. n. 502/1992 e ss. mod. e int. – il quale, alla lettera g) individua, come obbligatorio il parere del CAP in merito alle scelte in deroga agli ambiti territoriali; ma i bambini dei quali il ricorrente ha chiesto l’iscrizione nei propri elenchi – essendo residenti nel Comune di C. – appartengono al medesimo ambito in cui egli opera (ASP di C.); -la decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di C. impugnata ha, peraltro, un impatto, secondo la prospettazione della difesa del R., sul diritto di un assistito alla scelta del proprio medico di assistenza primaria (nel caso in esame, pediatra di libera scelta) nell’ambito di una data organizzazione territoriale delle aziende sanitarie, con vulnus alla tutela della salute, bene protetto dall’art. 32 della Cost e disatteso nella specie a motivo di limitazioni alla scelta del proprio medico di assistenza primaria non previste dalla legge; -osserva il ricorrente che in base agli articoli 19, comma 1 e 48, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 il diritto di libera scelta del proprio medico di assistenza primaria può essere limitato solo per oggettivi limiti dell’organizzazione sanitaria e, quindi, solo per esigenze organizzative della P.a.; -rammenta che in base all’art. 25, comma 3 della legge 833 del 1978 “l’assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino” e che lo stesso quarto comma della norma in commento esalta la natura fiduciaria del rapporto tra paziente e medico per gli innegabili risvolti psicologici connessi ad una importante relazione interpersonale; da tanto dovrebbe discendere che il medico operante in un comune che dovesse comprendere più aziende, pur restando iscritto negli elenchi di una sola Azienda ai fini della gestione della sua posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l’ambito comunale ai sensi dell’art. 25, comma 3 della legge 833/1978; Ritenuto che:-la tesi del ricorrente non può essere condivisa perché si basa, in ultima analisi, sul carattere assoluto del diritto di libera scelta del medico di fiducia e del pediatra;

-la tesi è però contraddetta fin dalla lettura dell’art. 19 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, a mente del quale il diritto di libera scelta del medico e, conseguentemente del pediatra, può soffrire limitazioni a causa delle esigenze organizzative del servizio sanitario; -le esigenze dell’organizzazione sanitaria sono state recepite, in parte qua, nell’ambito dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, stipulato in data 15 dicembre 2005 e ancora oggi vigente; -l’art. 32 dell’Accordo sopra citato stabilisce che “La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione. Agli effetti del precedente comma l’assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative.”; -il livello organizzativo dell’assistenza primaria pediatrica avviene, dunque, ad opera della Regione utilizzando il distretto, quale ambito territoriale al cui interno deve essere effettuata la scelta del pediatra;- osserva, il Collegio, che lo stesso art. 39, comma 5 dell’ACN sopra citato stabilisce che ”La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell’avente diritto. La scelta è annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.”;-ciò significa, con tutta evidenza, che la scelta di un pediatra operante in un distretto diverso da quello dell’assistito, come nella specie, si configura quale “scelta in deroga agli ambiti territoriali”

– l’art. 23, comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, individua come obbligatorio il parere del CAP in merito alle “scelte in deroga agli ambiti territoriali”;

-l’art. 39, comma 9 dell’ACN di cui sopra prevede che “L‘Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del pediatra di nuova scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito è residente o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza”.

– il Cap (Comitato aziendale permanente) ha espresso, nella vicenda che ci occupa, parere contrario alla scelta in deroga all’ambito territoriale distrettuale in cui gli assistiti risiedono (C.) a fronte del diverso Distretto di S. in cui il ricorrente dottor R. presta la propria attività convenzionale di Pediatra di Libera Scelta;

-va pertanto ritenuta errata l’impostazione difensiva del ricorrente, il quale, per contestare la legittimità del diniego di iscrizione oppostogli dall’Azienda Sanitaria Provinciale di C., fa coincidere l’ambito territoriale distrettuale con l’ambito territoriale della ASP, essendo emersa dalla lettura degli atti la diversità tra il Distretto di C. e il Distretto di S.;

Ritenuto, infine, che: -alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto;

-le spese processuali possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di C. (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:Nicola Durante, Presidente Carlo Dibello, Consigliere, Estensore Arturo Levato.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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