TAR CAMPANIA – Incompatibilità con gli incarichi di sostituzione: iscrizione al corso di medicina generale in qualità di soprannumerari. Il TAR ha ritenuto che “la disciplina speciale di coloro che (come l’appellato) usufruiscono della previsione dell’art. 3 della L. n. 401 del 2000, si caratterizza, invece, per l’ammissione in soprannumero, in deroga al principio del numero chiuso; conseguentemente non è prevista la borsa di studio, pur restando fermi tutti gli impegni relativi all’attività formativa. Infine, viene attenuato il regime delle incompatibilità, in quanto è consentita l’attività libero-professionale, purché compatibile con gli obblighi formativi.
La ratio di quest’ultima deroga è evidente, perché viene a controbilanciare la mancata previsione della borsa di studio nel contesto di un sistema che richiede comunque ai partecipanti al corso (ancorché soprannumerari) di prestare una certa attività lavorativa (non retribuita) nell’ambito del corso di formazione. Si tratta dunque di una disposizione ispirata a finalità equitative in favore di soggetti che svolgono senza retribuzione un’attività almeno in parte utile al servizio sanitario pubblico. Ne deriva che la figura del medico ammesso al corso di formazione in soprannumero deve ritenersi completamente distinta, sicuramente sotto il profilo della incompatibilità all’esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale – come nel caso dei ricorrenti – precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale, da quella del medico ammesso al corso di formazione in numero ordinario” (sentenza nr. 892/13).
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