TAR CAMPANIA – Direttore di Unità operativa complessa di Chirurgia: incompatibilità con la carica di componente della Giunta comunale ai sensi del D.Lgs. 39/13 (sentenza nr. 4983/14).
FATTO: Il ricorrente, dirigente medico di ruolo presso l’ASL NA 3 Sud, con incarico quinquennale di Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso chirurgico presso gli Ospedali riuniti dell’Area —–, impugna il provvedimento della Direzione Generale avente a oggetto la contestazione dell’incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 art. 12, comma 4, lett. B), con la precisazione, ex art. 29 ter, della l. n. 98 del 9 agosto 2013, che alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 30 novembre 2014, dovrà optare tra l’incarico dirigenziale e la carica politica (ricopre la carica di Consigliere comunale, in un comune, S. Giuseppe vesuviano, con più di 15.000 abitanti), salva l’adozione della normativa sul collocamento in aspettativa, nonché la nota presupposta, a firma del Responsabile della prevenzione della corruzione, ove si rileva e contesta la suddetta incompatibilità, con riserva di richiesta di risarcimento dei danni.
DIRITTO: il Collegio ha evidenziato che “se è vero che il legislatore, nell’enucleare i criteri direttivi della delega, ha riservato una specifica disciplina per il settore sanitario considerando, espressamente, solo la dirigenza di vertice ovvero il Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, non può ignorarsi che anche altri dirigenti sanitari possano avere, oltre a compiti di tipo strettamente medico-professionale, responsabilità di natura amministrativa e gestionale (art. 15 del d.lgs. n. 502/1992) e che, per tale motivo, non debbano essere trattati diversamente dal complesso della dirigenza nella pubblica amministrazione.Invero, ciò vale con particolare riferimento ai dirigenti di Distretto, ai direttori di Dipartimento e di Presidio e, in generale, di strutture complesse, come nel caso in esame, nonché, ove sia comunque riconosciuta una significativa autonomia gestionale e amministrativa, anche ai dirigenti di struttura semplice. Deve, pertanto, ritenersi che, per identità di “ratio” e competenze, tali figure -pur nella peculiarietà della disciplina del personale medico caratterizzata dall’attribuzione formale della qualifica dirigenziale a tutti gli appartenenti-, in quanto rientranti nella previsione generale della cd. “dirigenza interna” per il riconosciuto espletamento di compiti di natura amministrativo-gestionale, siano, comunque, soggette al campo di applicazione della disciplina in esame”. In conclusione, l’Amministrazione intimata ha quindi fatto corretta applicazione della normativa statale, ravvisando la sussistenza, nei confronti del ricorrente, della situazione d’incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), comportante, ove non rimossa con l’esercizio della facoltà di scelta tra l’incarico (di Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia degli Ospedali riuniti dell’Area —- dell’ASL NA 3 Sud) e la carica di componente di organo d’indirizzo politico (Consigliere comunale del Comune di S. Giuseppe vesuviano, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), la decadenza dal suddetto incarico dirigenziale e la risoluzione del relativo contratto.